DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
Art. 1. FINALITA’
1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare l’ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale, l’incremento dei fattori produttivi e dell’economia locale.
2. Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della vigente normativa regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
Art. 2. RACCOLTA E AUTORIZZAZIONI
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:
a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali;
b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100,00 annuali;
c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.
3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana.
4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.
5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l’ausilio di un micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.
Art. 3. PROPRIETARI E CONDUTTORI DI FONDI
1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l’uno dall’altro.
Art. 4. MODALITA’ DI RACCOLTA
1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.
2. E’ autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all’articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.
3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore.
5. E’ vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l’ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l’identificazione.
6. E’ vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale superficiale della vegetazione. E’ vietata inoltre la raccolta e l’asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l’obbligo dell’integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
8. E’ vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
Art. 5. DIVIETI
1. In tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti.3. E’ vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.4. La raccolta di funghi epigei spontanei all’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
Art. 6. SOSPENSIONI TEMPORANEE
1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, su proposta delle Province interessate, sentito il parere dell’Università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.
Art. 7. INIZIATIVE SCIENTIFICHE
1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le Province, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette iniziative.
Art. 8. AUTORIZZAZIONE AI NON RESIDENTI IN SICILIA
1. I non residenti in Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal Comune competente per territorio.2. L’autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno.
Art. 9. DIVULGAZIONE E CONTRIBUTI
1. Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate, di cui all’articolo 14, derivante dalla presente legge, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, nell’ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell’ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina, del bosco e dell’ambiente, anche concedendo contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell’ambiente.2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.
Art. 10. VIGILANZA
1. La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle predette aree.
Art. 11. SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti dell’Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:
a) violazione dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dell’articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00;
b) violazione dell’articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;
c) violazione dell’articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5,00;
d) violazione dell’articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;
e) violazione dell’articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;
f) violazione dell’articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;
g) violazione dell’articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
h) violazione dell’articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;
i) violazione dell’articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;
j) violazione dell’articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
k) violazione dell’articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00;
l) violazione dell’articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;
m) violazione dell’articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
n) violazione dell’articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.
2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell’autorizzazione. In caso di violazione dell’articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall’ispettorato micologico dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.
Art. 12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Entro sessanta giorni dall’emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.
Art. 13. RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE
1. Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione e per il 20 per cento alle Province.
Art. 14.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 2006.
Cuffaro
Assessore regionale per l’agricoltura e le foresteLeontini
NOTE – Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all’art. 1, comma 1:
La legge 23 agosto 1993, n. 352, reca “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.” ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 settembre 1993, n. 215.
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, reca “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 settembre 1995, n. 212.
LAVORI PREPARATORI – D.D.L. n. 908
“Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”.Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici il 4 agosto 2004.Trasmesso alla Commissione “Attività produttive” (III) il 6 agosto 2004.D.D.L. n. 812″Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”.Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Oddo, Panarello, Crisafulli, Giannopolo, Villari il 10 marzo 2004.Trasmesso alla Commissione “Attività produttive” (III) il 16 marzo 2004.D.D.L. n. 6″Norme per la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Scoma il 26 luglio 2001.Trasmesso alla Commissione “Attività produttive” (III) il 10 settembre 2001.Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 137 del 27 settembre.Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005.Esitato per l’Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005.Relatore: Oddo.Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 339 del 20 dicembre 2005 e n. 341 del 21 dicembre 2005.Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.(2006.4.267)
Testo tratto da: GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA num. 6 del 3 febbraio 2006
DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 giugno 2007.
Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei
(Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2)
L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, recante “Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei”;
Art. 1 IL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
Il tesserino previsto dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui all’allegato A), di colore verde; è nominativo, ha validità quinquennale e deve contenere:
1) numerazione progressiva;
2) data di rilascio;
3) dati anagrafici e residenza del raccoglitore;
4) foto del titolare;
5) indicazione della categoria del raccoglitore (amatoriale, professionale o per fini scientifici);
6) indicazione degli obblighi del titolare e delle sanzioni previste per i trasgressori;
7) spazi riservati ai rinnovi e alle annotazioni delle infrazioni rilevate.
Il tesserino, che non può essere rilasciato a persone minori di anni quattordici, deve essere esibito, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, insieme alla ricevuta del versamento annuale e a un documento di riconoscimento.
Il possesso del tesserino autorizza il titolare alla raccolta di funghi in tutto il territorio regionale, nel rispetto delle limitazioni e della disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2006, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale stabilito.
Art. 2 RICHIESTA RILASCIO TESSERINO
Il rilascio del tesserino va richiesto al comune di residenza con domanda (allegato B); nell’ipotesi di domanda presentata da minorenne, la stessa deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la patria potestà. L’istanza deve essere corredata da:
1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento di un corso di formazione micologica; ne sono esentati i micologi iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate, documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso devono essere fornite;
2) due foto formato tessera;
3) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccoglitore.
La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta a:
a) coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;
b) imprenditori agricoli professionali;
c) coloro che hanno in gestione l’uso del bosco;
d) soci di cooperative agricolo-forestali.
I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a fini scientifici devono comprovarne i motivi di studio o ricerca.
Accertato l’effettivo possesso dei requisiti richiesti, il comune competente invita il richiedente ad effettuare il versamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 3/2006, nelle modalità stabilite.
A seguito della presentazione dell’attestazione di pagamento del contributo annuale, il comune provvede al rilascio del tesserino.
L’attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l’indicazione: “autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei”. Il periodo di validità annuale decorre dalla data del pagamento.
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune versa il 20% e il 30% delle somme introitate per il rilascio del tesserino a titolo di contributo annuale, nell’anno precedente, rispettivamente, alla provincia regionale della quale fa parte e alla Regione, nelle modalità indicate dagli enti destinatari.
Art. 3 PROCEDURE PER IL RILASCIO
Ciascun comune competente deve dotarsi di una struttura amministrativa tramite la quale espletare l’attività istruttoria per il rilascio dei tesserini, disciplinare il relativo procedimento amministrativo ed individuarne il responsabile.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l’ufficio competente deve completare il procedimento istruttorio e comunicare all’interessato:
a) il positivo accertamento dei requisiti, provvedendo a richiedere il versamento del relativo contributo annuale;
b) l’eventuale motivato rigetto della richiesta;
c) l’eventuale richiesta di integrazione documentale.
Il tesserino viene rilasciato dall’ufficio competente dietro presentazione di copia del versamento del contributo annuale.
Il comune che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti richiesti al fine del riconoscimento della relativa categoria di raccoglitore.
I comuni devono curare la tenuta di un registro contenente tutte le autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, ai sensi della legge regionale n. 3/2006 e trasmettere i dati relativi ad ogni anno solare all’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Art. 4 RINNOVO DEL TESSERINO E RILASCIO DUPLICATO
Il rinnovo del tesserino va richiesto al comune con domanda (allegato C) corredata di copia della ricevuta di versamento del contributo annuale; i soggetti che richiedono il rilascio del tesserino professionale devono altresì autocertificare la permanenza delle condizioni relative alla categoria di raccoglitore. Il rinnovo è attestato dalla timbratura nello spazio apposito del tesserino.
In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può chiedere il rilascio di un duplicato al comune competente con domanda (allegato D) corredata di:
– copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto del tesserino;
– il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
– n. 2 fotografie formato tessera;
– copia dell’attestazione di pagamento del contributo annuale;
– ricevuta del pagamento di E 10,00 nella quale deve essere chiaramente specificato: “rilascio duplicato tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei”.
Art. 5 RILASCIO TESSERINO AI NON RESIDENTI IN SICILIA
I cittadini non residenti nella Regione, che intendono esercitare, per fini amatoriali o scientifici, la raccolta dei funghi nel territorio regionale possono presentare domanda a qualsiasi comune della Sicilia.L’autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità annuale, conforme al modello allegato E), con le medesime modalità previste dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento.I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi delle normative in vigore in altre regioni della Repubblica italiana che subordinano il rilascio all’accertamento del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla legislazione della Regione siciliana, sono esonerati dalla presentazione dell’attestato di idoneità di cui all’art. 2, punto 1.Il tesserino è rinnovabile, previa presentazione della ricevuta di pagamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 3/2006, tramite l’apposizione di una timbratura nello spazio apposito.
Art. 6 CORSI DI FORMAZIONE
Il Tuo Contenuto Va QuiI corsi previsti dall’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006 sono organizzati secondo il programma unico predisposto dall’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste (allegato F), dai soggetti individuati dalla norma singolarmente o in compartecipazione.
I corsi sono autorizzati dall’Assessorato, al quale enti o associazioni organizzatori devono inviare la relativa documentazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio.
La Regione non eroga alcun contributo per la realizzazione dei corsi.
Art. 7
Le infrazioni connesse con la mancanza del tesserino nominativo regionale, che non potevano essere contestate prima della diramazione delle disposizioni della presente direttiva, daranno luogo all’applicazione delle sanzioni previste se commesse e contestate dopo il centoventesimo giorno dalla pubblicazione della medesima.
Palermo, 14 giugno 2007.
Testo tratto da: GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA num. 28 del 21 Giugno 2007
L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA E LE FORESTE
Il termine per l’applicazione delle sanzioni connesse con la mancanza del tesserino, previsto dall’art.7 della direttiva assessoriale 14 giugno 2007, è prorogato al 31/12/2007.
Palermo, 18 ottobre 2007
L’ASSESSORE
Prof. Giovanni La Via
INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIE FUNGINE PER LE QUALI È CONSENTITA LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE NELLA REGIONE SICILIA.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg.S. 26 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, recante “Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei”;
Vista la nota n. 38810/Gab del 2 maggio 2007, con la quale l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste trasmette l’elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia;
Decreta:
Per le finalità indicate in premessa, ferme restando le disposizioni che regolano l’esercizio delle attività all’interno di ogni zona protetta, non in contrasto con la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, le specie fungine delle quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia sono le seguenti:
1) Agaricus arvensis;
2) Agaricus augustus;
3) Agaricus bisporus;
4) Agaricus bitorquis;
5) Agaricus campestris;
6) Agaricus hortensis;
7) Agaricus macrosporus;
8) Agrocybe aegerita (=Pholiota aegerita);
9) Amanita cesarea (escluso allo stadio di ovulo);
10) Armillaria mellea;
11) Boletus aereus;
12) Boletus appendiculatus;
13) Boletus badius;
14) Boletus edulis;
15) Boletus erythropus (da consumarsi solo dopo lunga cottura);
16) Boletus granulatus;
17) Boletus impolitus;
18) Boletus luridus (da consumarsi solo dopo lunga cottura);
19) Boletus luteus;
20) Boletus pinicola;
21) Boletus regius;
22) Boletus reticulatus;
23) Boletus rufus;
24) Boletus scaber;
25) Cantharellus (tutte le specie escluse: subcibarius; tubaeformis; varietà lutescens e muscigenus);
26) Clitocybe costata;
27) Clitocybe geotropa;
28) Clitocybe gibba;
29) Clitocybe gigantea;
30) Craterellus cornucopioides;
31) Fistulina hepatica (da consumarsi solo nelle prime fasi di sviluppo);
32) Hydnum album (da consumarsi solo nelle prime fasi di sviluppo);
33) Hydnum repandum (da consumarsi solo dopo lunga cottura);
34) Hydnum rufescens (da consumarsi solo dopo lunga cottura);
35) Hygrophorus russula;
36) Lactarius deliciosus e specie affini a latice color rosso;
37) Laetiporus sulphureus (da consumarsi solo nelle prime fasi di sviluppo);
38) Leccinum (tutte le specie commestibili);
39) Lentinus edodes;
40) Lyophyllum decastes;
41) Macrolepiota mastoidea;
42) Macrolepiota olivascens;
43) Macrolepiota procera;
44) Macrolepiota procera var. fuliginosa;
45) Marasmius oreades;
46) Morchella (tutte le specie commestibili);
47) Pholiota mutabilis;
48) Pholiota nameko;
49) Pleurotus cornucopiae;
50) Pleurotus eryngii;
51) Pleurotus eryngii var. elaeoselini;
52) Pleurotus eryngii var. ferulae;
53) Pleurotus eryngii var. thapsiae;
54) Pleurotus nebrodensis: (solo coltivato o spontaneo ma solo nelle dimensioni e quantità previste dal regolamento dell’Ente parco delle Madonie);
55) Pleurotus ostreatus;
56) Russula aurea;
57) Russula cyanoxantha;
58) Russula virescens;
59) Stropharia rugosoannulata;
60) Tricholoma acerbum;
61) Tricholoma columbetta;
62) Tricholoma georgii;
63) Tricholoma imbricatum;
64) Tricholoma populinum;
65) Tricholoma portentosum;
66) Tricholoma terreum;
67) Volvariella esculenta;
68) Volvariella volvacea.
Limite nelle dimensioni
E’ vietata, altresì, a chiunque la raccolta di esemplari di Boletus edulis (porcino) e relativo gruppo (Boletus aestivalis e forme relative, Boletus aereus, Boletus pinophilus), Pleurotus nebrodensis (fungo di basilisco) e Cantharelus cibarius (gallinnaccio) con diametro del cappello inferiore a 3 cm.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 2007.CUFFARO
Testo tratto da: GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA num. 57 del 7 dicembre 2007
Nuovo tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei – Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2.
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni che dispone in ordine a: “Disciplina dell’imposta di bollo”;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come modificato dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
Visto il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 “Disciplina della raccolta, commercializzazione, e valorizzazione dei funghi epigei spontanei” ed in particolare l’art. 10 “Vigilanza” con il quale al comma 1 si dispone che “La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana,…Omissis…”;
Vista la direttiva dell’Assessore pro tempore per l’agricoltura e le foreste 14 giugno 2007 che dispone in ordine a: “Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei – Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 ed in particolare art. 2”;
Visto il D.P.Reg. del 19 novembre 2007 – con il quale sono stati individuati, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale del 1 febbraio 2006, n. 3, le specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia;
Visto il decreto presidenziale n. 693 del 4 agosto 2009 con il quale è stato modificato l’elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui D.P.Reg. n. 568 del 19 novembre 2007;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell’intera Amministrazione regionale ed ha, altresì, attribuito all’ex Dipartimento regionale foreste, incardinato presso l’Assessorato dell’agricoltura e foreste, la nuova denominazione di “Comando del Corpo forestale” adesso facente capo all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
Vista la nota n. 112211/GAB/3A del 4 dicembre 2008, con la quale l’Ufficio di Gabinetto dell’ex Assessorato del- l’agricoltura e delle foreste individua il servizio tutela dell’allora Dipartimento regionale delle foreste, quale struttura per l’attuazione di ogni iniziativa finalizzata a dare compimento alla legge regionale n. 3/2006 e alla direttiva assessoriale 14 giugno 2007;
Viste le circolari esplicative emanate in materia micologica dal competente servizio 5 Tutela del Comando del Corpo forestale prot. nn.: 464 del 24 ottobre 2006, 1793 del 12 dicembre 2007, 227 del 24 gennaio 2008, 398 del 20 febbraio 2008, 547 del 14 marzo 2008, 618 del 10 aprile 2008, 739 dell’1 marzo 2011, 13212 del 13 aprile 2011 e 36718 del 28 ottobre 2011;
Visto il decreto n. 141 del 9 febbraio 2012, con il quale l’Assessore per il territorio e l’ambiente dispone in ordine alla formazione nel settore micologico del personale del Corpo forestale della R.S.;
Ritenuto opportuno adeguare alle nuove disposizioni di legge l’art. 1 della direttiva emanata dall’Assessore pro tempore per l’agricoltura e le foreste del 14 giugno 2007, recante: “Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei – Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 art. 2”;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Articolo unico
Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei
Il tesserino, previsto dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui agli allegati “A” e “B”; deve essere di colore bianco con le seguenti dimensioni: cm 10 x cm 21, è nominativo ed ha validità quinquennale. La facciata esterna riporta i seguenti dati (Allegato “A”):
– “Tipo” (amatoriale, professionale o per scopi scientifici);
– “N.” (numerazione progressiva) a tal proposito si chiarisce che in caso di rinnovo o di rilascio di un eventuale duplicato va attribuita una nuova numerazione;
– spazio riservato per l’apposizione della marca da bollo del valore legale in corso;
– “Annotazioni” la cui compilazione è a cura del comune rilasciante nel caso di revoca del tesserino o dell’Ispettore ripartimentale delle foreste nel caso di sospensione;
– “Variazioni di residenza” la cui compilazione è a cura del comune di nuova residenza del raccoglitore.
La facciata interna riporta i seguenti dati (Allegato “B”):
– Fotografia del titolare del tesserino debitamente vidimata dal comune di residenza;
– firma per esteso del titolare del tesserino;
– “Rilasciato il” data di rilascio a cura del comune di residenza del raccoglitore;
– “Scade il” (cinque anni dalla data di rilascio);
– “Generalità” del raccoglitore;
– “Versamenti annuali”. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al pagamento dell’importo annua- le. Il raccoglitore dovrà portare al seguito, oltre al presente tesserino munito di marca da bollo del valore legale in corso (D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni), un documento di riconoscimento in corso di validità nonché la ricevuta di versamento annuale;
– “Avvertenze” (indicazione degli obblighi del titolare).
La presente direttiva n. 315 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 Marzo 2012.Di Betta
Testo tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana num. 13 del 30 Marzo 2012
14-10-2016 – GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA – PARTE I
n. 44
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 8 settembre 2016.
Modifica del decreto presidenziale 4 agosto 2009, n. 693, relativo all’elenco delle specie fungine per le quali è consentita la commercializzazione e limitazioni nella raccolta nella Regione siciliana.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10aprile 1978, n. 2;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg.S. 26 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
Visto l’art. 4, comma 2, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 “Disciplina della raccolta, commercializzazione, e valorizzazione dei funghi epigei spontanei”;
Vista la direttiva dell’Assessore pro tempore per l’agricoltura e le foreste 14 giugno 2007, che dispone in ordine a: “Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei – Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 ed in particolare art. 2”;
Vista la nota n. 112211/GAB/3A del 4 dicembre 2008 dell’ufficio di Gabinetto dell’Assessorato AA.FF. con la quale viene precisato che il servizio 5 Tutela del Dipartimento regionale delle foreste è stato individuato come struttura per l’attuazione di ogni iniziativa finalizzata a dare compimento alla legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 ed alla direttiva assessoriale del 14 giugno 2007;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell’intera Amministrazione regionale ed ha, altresì, attribuito all’ex Dipartimento regionale foreste, incardinato presso l’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, la nuova denominazione di “Comando del Corpo forestale ” adesso facente capo all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
Visto il D.P.Reg. n. 693 del 4 agosto 2009, con il quale è stato modificato l’elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui D.P.Reg. 19
novembre 2007;
Vista la nota del Ministero della salute DGISAN 0010376-P28 MARZO 2012 “Note discendenti dal vaglio del D.P.Reg. 4 agosto 2009 – Modifiche dell’elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui al D.P.Reg. 19 novembre 2007”, con la quale il Ministero chiede alla Regione siciliana di voler provvedere a scorporare la fase della raccolta rispetto a quella della commercializzazione. Evidenziando che l’elenco di specie riguarda solo quell e ammesse alla vendita, come previsto dalla norma nazionale;
Visto il verbale della seduta del 5 dicembre 2012, durante la quale l’Assessorato regionale della salute, unitamente al Comando del Corpo forestale ha condiviso l’indirizzo per un elenco unico di commercializzazione come previsto dall’allegato I del D.P.R. n. 376/95;
Visto il verbale della seduta del 18 dicembre 2013 durante la quale le associazioni micologiche siciliane maggiormente rappresentative hanno condiviso l’indirizzo di cui al punto precedente;
Visto l’esito del seduta dell’1 ottobre 2014, in cui le associazioni micologiche siciliane maggiormente rappresentative, convocate in audizione, a conclusione dell’iter
di modifica del D.P.Reg. n. 693/2009, avviato dal Comando del Corpo forestale, hanno preso visione del contenuto del presente decreto;
Ritenuto necessario adottare l’elenco unico di commercializzazione come previsto dall’allegato I del D.P.R. n. 376/95, con l’integrazione delle specie fungine peculiari del territorio regionale riconosciute commestibili e già incluse nel D.P.Reg. n. 693/2009;
Decreta: Art. 1
Per quanto previsto dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, è
consentita in Sicilia la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate nell’allegato "I" (vedi sotto n.d.r.) del summenzionato decreto, con le integrazioni delle specie autoctone regionali di seguito elencate:
1. Agaricus augustus Fr.
2. Agaricus urinascens (Jul. Schaff. & F.H. Moller) Sing.
3. Fistulina hepatica (Schaeff. Fr.) Fr.
4. Hygrophorus russula (Schaeff.: Fr.) Quél.
5. Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Singer s.l.
6. Macrolepiota mastoidea (Fr.: Fr.) Singer
7. Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél.
8. Russula virescens (Schaeff.) Fr.
9. Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
10. Russula aurea Pers.
Art. 2
È vietata a chiunque la raccolta di esemplari con diametro del cappello inferiore a 3 cm. (tre centimetri) delle seguenti specie: Amanita caesarea, Boleti del gruppo edulis (Boletus aestivali s, Boletus aereus, Boletus pinophilus), Calocybe gambosa, Cantharelus cibarius (gallinaccio), Pleurotus Nebrodensis (Fungo di basilisco) e per l’Amanita caesarea anche la raccolta allo stato di ovulo.
Art. 3
Con successivi provvedimenti dell’on. Presidente della Regione, potranno essere inseriti nuove specie fungine nell’elenco di cui all’allegato I del D.P.R. n. 376/95.
Art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della salute per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; lo stesso sarà pubblicato, inoltre, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
A far data dalla prima pubblicazione del presente decreto è abrogato il D.P.Reg. n. 693 del 4 agosto 2009 (vedi sotto n.d.r.) e ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
Parte I Straordinaria n. 67 del 31 dicembre 2020)
REGIONE SICILIANA
L’assemblea regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del tartufo siciliano e delle attivita’ di raccolta e di coltivazione dello stesso.
2. La presente legge, in armonia con le disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, disciplina la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati.
Art. 2
Sostegno e sviluppo della tartuficoltura in Sicilia
1. La Regione, d’intesa con il Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, promuove iniziative, programmi ed interventi volti a favorire, in particolare:
a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo;
b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;
c) la valorizzazione delle produzioni di qualita’ e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorrizate;
e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate;
f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo siciliano in abbinamento al settore dell’enogastronomia, incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso strategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;
g) le potenzialita’ turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l’avvio di percorsi
gastronomici dedicati;
h) il mantenimento delle capacita’ produttive nelle aree tartufigene.
Art. 3
Classificazione dei tartufi e delle tartufaie
1. Ai fini della presente legge i tartufi sono classificati in:
a) tartufi spontanei, provenienti dall’attivita’ dei liberi cercatori;
b) tartufi coltivati, provenienti dagli impianti tartufigeni realizzati con piante micorrizate certificate;
c) tartufi provenienti dalle tartufaie naturali controllate.
2. Nel territorio regionale le tartufaie sono classificate secondo le seguenti tipologie:
a) tartufaia naturale: per essa si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi;
b) tartufaia controllata: per essa si intende una tartufaia naturale su fondo privato, oggetto di miglioramenti mediante operazioni di incremento e lavorazioni agronomiche secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7;
c) tartufaia coltivata: per essa si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la cui micorrizazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte a cure colturali ricorrenti secondo quanto indicato dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
Art. 4
Disposizioni per le tartufaie controllate
1. Per ottenere la denominazione di tartufaia controllata ai sensi dell’articolo 3 il fondo privato deve essere incrementato con l’inserimento di un numero di piante micorrizate pari al 20 per cento di quelle esistenti sulla superficie dell’impianto,
nei tempi e con le modalita’ previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
2. Ai conduttori di tartufaie controllate e’ fatto obbligo:
a) di non eseguire opere che possano danneggiare la tartufaia naturale esistente;
b) di eseguire opere di contenimento delle specie vegetative infestanti, mediante periodici interventi di sfalci, decespugliamenti, potature o diradamenti, da effettuare con modalita’ funzionali a preservare le condizioni delle specie arboree
simbionti alle specie di tartufo;
c) di eseguire opere di drenaggio e di governo delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di ristagno e di erosione dei terreni declivi.
3. La superficie massima di una tartufaia controllata non puo’ superare i tre ettari. Tale limite di estensione e’ elevato a 15 ettari nel caso di fondi tra loro confinanti. Tra le tartufaie, anche non direttamente confinanti, deve essere garantita
una fascia di libero accesso, non inferiore a cinquecento metri di larghezza, lungo tutto il confine della tartufaia stessa.
Art. 5
Compiti e funzioni della Regione
1. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) definisce il sistema di certificazione e tracciabilita’ dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;
b) individua e cataloga le foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie controllate o coltivate e indica le tartufaie destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e ricerca.
Art. 6
Esercizio delle funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta di tartufi non attribuite dalla presente legge all’Amministrazione regionale sono svolte dai comuni per i territori di propria competenza.
Art. 7
Regolamento di attuazione
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, e’
approvato, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto della Regione, il regolamento di attuazione della presente legge nel quale sono definiti:
a) le modalita’ e i criteri per l’esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
b) le modalita’ e i criteri per la lavorazione e la conservazione dei tartufi;
c) le modalita’ di cerca e raccolta dei tartufi nell’ambito delle foreste demaniali;
d) i contenuti e le modalita’ dell’esame di idoneita’ alla cerca e alla raccolta dei tartufi nonche’ i casi di revoca e sospensione della stessa;
e) i criteri e le modalita’ della cerca del tartufo con l’ausilio di cani;
f) i criteri per l’utilizzo delle somme di cui all’articolo 23;
g) i criteri e le modalita’ per il riconoscimento degli ambiti riservati di cerca e raccolta e delle tartufaie cosi’ come classificate dalla presente legge;
h) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui alla lettera g);
i) la modulazione delle sanzioni di cui all’articolo 22;
j) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
Art. 8
Consorzi volontari, associazioni di tartuficoltori, associazioni di
raccoglitori e cercatori di tartufo
1. I consorzi volontari di cui all’articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni sono istituiti secondo le disposizioni del codice civile.
2. I consorzi volontari e le associazioni dei tartuficoltori procedono alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, secondo le modalita’ previste dall’articolo 18.
Art. 9
Identificazione delle specie di tartufo
1. I tartufi freschi o conservati destinati al consumo devono appartenere a uno dei generi e specie indicati dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni. L’esame finalizzato all’accertamento della commestibilita’ e
commerciabilita’ degli esemplari spontanei e coltivati e’ eseguito dagli Ispettorati mitologici presso i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) o da micologi iscritti all’albo nazionale o regionale, secondo quanto
previsto dall’articolo 19.
2. L’accertamento ai fini di studio delle specie di tartufo in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche e’ svolto dagli ispettori micologi e dai micologi iscritti all’albo nazionale e regionale. I micologi partecipano a corsi di
aggiornamento periodici certificati e sono inseriti in apposito registro tenuto dal Dipartimento regionale dell’agricoltura.
Art. 10
Esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi
1. L’eta’ minima per esercitare la cerca e la raccolta dei tartufi e’ stabilita in quattordici anni compiuti. I minori di quattordici anni possono praticare la cerca e la raccolta purche’ accompagnati da persona in possesso di attestato di idoneita’.
2. La cerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:
a) durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole;
b) nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante, ad eccezione delle tartufaie coltivate;
c) quando i tartufi risultano non maturi o avariati e mediante lavorazione andante del terreno;
d) con l’ausilio di piu’ di due cani iscritti all’anagrafe canina. E’ ammesso l’utilizzo un cucciolo di eta’ non superiore a sei mesi per l’addestramento;
e) con l’uso di vanghette di lunghezza superiore a 15 cm.
Art. 11
Norme particolari per l’esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi nelle foreste demaniali e nei parchi.
1. Nelle foreste demaniali e nei parchi la cerca e la raccolta di tartufi possono essere esercitate da soggetti in possesso dell’attestato di idoneita’ di cui all’articolo 13 e del tesserino di cui all’articolo 14. L’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, determina le modalita’ con cui e’ consentita la cerca e la raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e, d’intesa con i rispettivi
organismi di gestione, nei parchi nazionali e regionali nonche’ nelle aree protette.
Art. 12
Cerca e raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio
1. La cerca e la raccolta dei tartufi e degli altri funghi ipogei per esclusivi e comprovati scopi scientifici e di studio puo’ essere autorizzata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente anche in deroga alle modalita’ previste dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 7 e al di fuori dei periodi stabiliti, secondo le disposizioni della presente legge.
2. 1 soggetti che effettuano la cerca e la raccolta per le finalita’ di cui al comma 1 sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all’articolo 14.
Art. 13
Attestato di idoneita’ alla cerca e alla raccolta dei tartufi
1. L’attestato di idoneita’ alla cerca e alla raccolta dei tartufi e’ rilasciato dal Dipartimento regionale dell’agricoltura ai maggiori di anni quattordici previa frequentazione di appositi corsi e previo superamento di un esame volto a verificare
le conoscenze dei candidati in merito ai principi della tartuficoltura, al contenuto della normativa regionale e nazionale relativa alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di
tracciabilita’ e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi.
2. Con apposito decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i contenuti minimi dei corsi di
cui al comma 1.
3. L’attestato di idoneita’ di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha validita’ sull’intero territorio nazionale, con esclusione delle tartufaie coltivate o controllate.
4. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dagli enti di ricerca, dagli enti locali, dalle associazione micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fini di lucro, aventi
sedi e operanti nel territorio regionale.
5. Gli attestati di idoneita’ gia’ rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono validita’ previo pagamento della tassa regionale.
Art. 14
Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi
1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche mediante delega agli enti locali, rilascia il tesserino per la cerca e la raccolta dei tartufi previo versamento della tassa di concessione regionale.
2. Il tesserino e’ di due tipi:
a) amatoriale, che consente al titolare di raccogliere fino a 500 grammi al giorno di tartufo del gruppo «BIANCHI» e fino a 1.500 grammi al giorno di tartufo del gruppo «NERI», salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro cinquanta;
b) professionale, che consente al titolare di raccogliere fino a 1.200 grammi al giorno di tartufo del gruppo «BIANCHI» e fino a 4.000 grammi al giorno di tartufo del gruppo «NERI», salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro centocinquanta.
Art. 15
Periodi di libera cerca e raccolta dei tartufi
1. La cerca e la raccolta libera dei tartufi sono consentite nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge. In presenza di particolari situazioni climatiche, l’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea puo’ stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella, con validita’ limitata all’anno in cui viene assunta la decisione, purche’ non ne derivi danno alla capacita’ riproduttiva della specie.
2. Alle variazioni del calendario di raccolta e’ data la massima diffusione e pubblicita’.
Art. 16
Divieti temporanei di cerca e di raccolta dei tartufi
1. I comuni vietano, per periodi determinati, la cerca e la raccolta dei tartufi nei territori del rispettivo ambito di competenza, qualora vi sia la comprovata possibilita’ di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, ancorche’ di singole specie.
2. Gli enti locali territorialmente competenti provvedono a dare la massima diffusione e pubblicita’ al divieto temporaneo di raccolta dei tartufi.
Art. 17
Ambiti di esercizio dell’attivita’ di cerca e di raccolta
1. Le attivita’ di cerca e raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l’affissione di tabelle secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
2. I conduttori di tartufaie coltivate o controllate hanno il diritto di proprieta’ sui tartufi ivi prodotti ai sensi dell’articolo
3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. Il diritto di proprieta’ e’ evidenziato nei modi e nei termini previsti dall’articolo 18.
3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprieta’ demaniale, anche se confinanti con i terreni da essi condotti.
4. I proprietari o i conduttori dei fondi non recintati secondo quanto previsto nel comma 1 non possono opporsi all’accesso dei raccoglitori muniti del tesserino di cui all’articolo 14.
Art. 18
Riconoscimento delle tartufaie
1. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, rilascia l’attestazione di denominazione di «tartufaia controllata o coltivata», imponendo l’obbligo di identificazione delle stesse mediante apposite tabelle poste su idonei pali di sostegno a un’altezza non inferiore a metri 2,5 dal suolo, lungo tutto il confine dell’area tartufigena e a distanza tale che da ogni cartello debba risultare visibile tanto il precedente quanto il successivo. Ogni cartello riporta ben visibile e in carattere stampatello la dicitura «Raccolta di tartufi riservata» e le altre specifiche disposizioni previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
2. Successivamente al riconoscimento di cui al comma 1, i proprietari dei relativi fondi possono riservarsi il diritto di cerca e raccolta dei tartufi.
3. La denominazione di tartufaia controllata o coltivata ha validita’ decennale ed e’ rinnovata su richiesta, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
4. Il riconoscimento della denominazione di tartufaia controllata o coltivata e’ revocata dall’ente competente in seguito all’accertamento della mancata esecuzione o conformita’ degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
5. Alla revoca consegue l’obbligo della rimozione delle tabelle d’identificazione della tartufaia entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.
Art. 19
Norme particolari per la tutela e la valorizzazione dei tartufi
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con apposita deliberazione:
a) all’istituzione di un marchio di identita’ dei tartufi prodotti o raccolti nel territorio regionale;
b) alla predisposizione di un sistema di certificazione e tracciabilita’ del prodotto raccolto nel territorio regionale.
2. All’atto della cessione il cercatore di tartufi deve essere in possesso di certificazione di commestibilita’, in cui devono essere riportate:
a) la specie e la relativa denominazione tassonomica;
b) la zona e la data di raccolta;
c) il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti.
3. L’esame per l’accertamento delle specie dei tartufi spontanei e coltivati (Certificato di commestibilita’) e’ eseguito dagli ispettori micologici presso i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASP) e dai micologi iscritti all’albo nazionale e regionale, che sono obbligati a partecipare a corsi di aggiornamenti periodici certificati, da inserire, in seguito, a richiesta, in apposito registro. Il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale e’ subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti dall’Assessorato competente, su proposta del Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia.
Art. 20
Divieti
1. E’ vietata, sotto ogni forma, la commercializzazione con la denominazione «tartufo» di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni.
2. E’ vietata la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri.
Art. 21
Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge e’ esercitata, oltre che dai soggetti previsti da norme statali e contenute all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, dagli agenti del Corpo forestale della Regione, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.
Art. 22
Sanzioni
1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l’obbligo della denuncia all’autorita’ giudiziaria per i reati previsti dal codice penale, comporta la confisca del prodotto ed e’ punita con sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi indicati:
a) cerca e raccolta in periodo di divieto o senza attestato di idoneita’, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
b) cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
c) cerca e raccolta durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
d) cerca e raccolta dei tartufi con modalita’ difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, compresa la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri: da euro 52,00 a euro 2.582,00, in base alla modulazione definita dal regolamento di cui all’articolo 7 per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni;
e) mancata chiusura a regola d’arte delle buche effettuate per cavare i tartufi: per ogni buca da euro 258,00 a euro 2.582,00;
f) cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
g) mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
h) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalita’ prescritte dall’articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
i) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 8 della legge n. 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
j) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalita’ prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
k) violazione del divieto di cui all’articolo 20, comma 1: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00. 3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell’attestato di idoneita’ dell’abilitazione e dell’eventuale autorizzazione o l’impossibilita’ di ottenerle per il medesimo periodo, nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell’ipotesi di recidiva puo’ disporsi la revoca definitiva dell’attestato di idoneita’ e dell’eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione.
Art. 23
Disposizioni finanziarie
1. I proventi della tassa di concessione di cui all’articolo 14 affluiscono in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione e sono destinati alle finalita’ di cui alla presente legge.
Art. 24
Commercializzazione delle piante micorrizate
1. Le aziende che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato, secondo le modalita’ previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
Art. 25
Lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo
1. La lavorazione e la conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo avviene nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.
2. La lavorazione del tartufo per la conservazione e dei prodotti a base di o contenenti tartufo destinati al consumo puo’ essere effettuata da:
a) ditte iscritte alla camera di commercio;
b) consorzi di produttori di tartufaie controllate e coltivate;
c) cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
3. I tartufi, o le parti di esso, oggetto di processo di conservazione sono vendute in confezioni chiuse con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale ed eventualmente vino, liquore o acquavite.
4. I contenitori sono sottoposti a sterilizzazione a 120°C.
5. E’ ammesso l’impiego di altre sostanze ovvero un diverso sistema di conservazione, consentito dalla normativa in materia di conservazione di prodotti destinati al consumo alimentare, purche’ indicato in etichetta.
6. L’etichettatura riporta le generalita’ del confezionatore, il nome del tartufo e la sua indicazione tassonomica, il peso netto del prodotto espresso in grammi di prodotto sgocciolato con tolleranza massima del 5 per cento, l’eventuale indicazione di «tartufi pelati», qualora siano stati liberati della scorza, la tipologia dell’eventuale liquido di governo.
7. I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devono riportare sull’etichetta l’elenco della specie di Tuber presenti ed il peso in percentuale del prodotto fresco utilizzato.
8. I prodotti contenenti aromi di sintesi (bismetiltiometano o similari) non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome «tartufo» ne’ attraverso diciture ne’ attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura «prodotto contenente aromi», secondo quanto specificato nel regolamento di attuazione e come previsto dalla normativa statale ed europea.
9. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve avere le seguenti caratteristiche: liquido di governo o di copertura, profumo gradevole, sapore appetitoso tipico della specie, assenza di terra, di sabbia, di vacui e di altre materie estranee.
10. E’ in ogni caso vietato l’uso di sostanze coloranti.
Art. 26
Raccoglitori occasionali o amatoriali e professionali
1. Secondo quanto previsto dalla normativa fiscale nazionale ed ai fini del rilascio del tesserino di raccolta di cui all’articolo 14, i raccoglitori e i cercatori di tartufo sono distinti in amatoriali e professionali in ragione delle soglie di reddito prodotte, come stabilito dall’articolo 1, commi da 692 a 699, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.
2. I raccoglitori e i cercatori di tartufi tenuti a munirsi di partita IVA in ragione dell’ammontare dei redditi prodotti, secondo quanto previsto dal comma 1, sono tenuti al possesso del tesserino professionale.
Art. 27
Norme transitorie
1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
2. Le tartufaie coltivate realizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciute tali indipendentemente dalla certificazione della micorrizazione.
L’ASSESSORE
“Modalità e criteri per il rilascio del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei – Art. 2, comma 2, L.R. n. 3/2006”
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. che dispone in ordine a “Disciplina dell’imposta di bollo”, nonché la risoluzione n. 240/E di giugno 2008 dell’Agenzia delle Entrate;
VISTA la legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
VISTO il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
VISTA l’art. 12 “Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei” della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificato dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14;
VISTA la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 “Disciplina della raccolta, commercializzazione, e valorizzazione dei funghi epigei spontanei” ed in particolare l’art. 10 – Vigilanza – con il quale al comma 1 si dispone che “La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, …Omissis…”;
VISTA la Direttiva 14 giugno 2007 dell’Assessore regionale pro tempore per l’Agricoltura e le Foreste che dispone, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 3/2006, le ”Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei”;
VISTA la Direttiva 07 marzo 2012, n. 315 dell’Assessore regionale pro tempore del Territorio e dell’Ambiente che modifica la Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007 relativamente al modello di tesserino previsto dall’art. 2 comma 1 legge regionale n. 3/2006;
VISTO il D.P. Reg. del 19 novembre 2007 con il quale sono stati individuati, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale del 1 febbraio 2006 n. 3, le specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia;
VISTO il D.P. 04/08/2009 n. 693 con il quale è stato modificato l’elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui D.P. Reg. n. 568 del 19 novembre 2007;
VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008. N. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO D.A. 09/02/2012 n. 141 con il quale l’Assessore pro tempore del Territorio e dell’Ambiente ha disposto che l’attestato di formazione rilasciato dal Servizio 5 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana al personale del Corpo, costituisce documentazione attestante il requisito di cui al comma 5 dell’art. 2 della L.R. n. 3/2006.
RITENUTO opportuno, in relazione a quanto rappresentato dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con nota prot. n. 40806 del 09/05/2023, emanare una nuova Direttiva Assessoriale su “Modalità e criteri per il rilascio del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei”, di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. n. 3/2006, al fine di attuare ulteriori misure per garantire la salute pubblica, migliorare alcuni aspetti connessi all’attuazione della norma, nonché migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa connessa alla materia;
A TERMINE delle vigenti disposizioni
DECRETA
Art. 1
Modalità e criteri per il rilascio del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei
Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, le modalità e criteri per il rilascio, da parte dei comuni, del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei, di seguito denominato “tesserino”.
Pertanto é abrogata la Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007 e successivo provvedimento del 07 marzo 2012 n. 315.
Art. 2
Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei Il tesserino, previsto dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui agli allegati “A” e “B”; deve essere di colore bianco con le seguenti dimensioni: cm 10 x cm 21, è nominativo ed ha validità quinquennale dalla data di rilascio.
La facciata esterna riporta i seguenti dati (All. A):
“Tipo” (amatoriale, professionale o per fini scientifici)
“N°” (numerazione progressiva) a tal proposito si chiarisce che in caso di rinnovo o di rilascio di un eventuale duplicato va attribuita una nuova numerazione
“Avvertenze” (indicazione degli obblighi del titolare)
Spazio riservato per l’apposizione della marca da bollo del valore legale in corso
“Annotazioni” la cui compilazione è a cura del comune rilasciante nel caso di revoca del tesserino o dell’Ispettore Ripartimentale delle Foreste nel caso di sospensione del tesserino; ovvero per variazioni di residenza a cura del comune di nuova residenza del titolare del tesserino.
La facciata interna riporta i seguenti dati (All. B):
Fotografia del titolare del tesserino debitamente vidimata dal comune di residenza
Firma per esteso del titolare del tesserino
Comune di rilascio del tesserino
“Rilasciato il” data di rilascio a cura del comune di residenza del titolare del tesserino
“Scade il” (cinque anni dalla data di rilascio)
“Generalità” del titolare del tesserino
Rinnovi annuali del tesserino.
La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al pagamento dell’importo annuale. Il raccoglitore dovrà portare al seguito, oltre al presente tesserino, debitamente vidimato annualmente, munito di marca da bollo del valore legale corrente (D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.), un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il tesserino non può essere rilasciato a cittadini minori di anni quattordici.
Il possesso del tesserino, nei termini di cui sopra, autorizza il titolare alla raccolta di funghi in tutto il territorio regionale, nel rispetto delle limitazioni e della disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2006.
Il titolare del tesserino è tenuto ad esibirlo, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, debita – mente vidimato dal Comune, insieme ad un documento di riconoscimento.
Art. 3
Richiesta rilascio tesserino
Il rilascio del tesserino va richiesto al Comune di residenza con domanda (All. C), in bollo del valore corrente, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Nell’ipotesi di domanda presentata da minorenne, la stessa deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la patria potestà. L’istanza deve essere corredata da:
attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento di un corso di formazione micologica; ne sono esentati i micologi iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate, documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso devono essere fornite;
due foto formato tessera;
autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccoglitore;
copia dell’attestazione di pagamento del contributo annuale.
La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta:
coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;
imprenditori agricoli professionali;
coloro che hanno in gestione l’uso del bosco;
soci di cooperative agricolo-forestali. I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a fini scientifici devono comprovarne i motivi di studio o ricerca.
Art. 4
Procedure per il rilascio
Ciascun Comune espleta l’attività di istruttoria per il rilascio dei tesserini, disciplina il relativo procedimento amministrativo ed individua l’Ufficio ed il responsabile del procedimento.
Pertanto, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l’ufficio competente deve completare il procedimento istruttorio e comunicare all’interessato:
il positivo accertamento dei requisiti;
l’eventuale richiesta di integrazione documentale o il motivato rigetto dell’istanze;
L’attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l’indicazione: “autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei”, pena la non validità della stessa.
Art. 5
Rinnovo annuale e quinquennale del tesserino e rilascio duplicato
Il rinnovo annuale del tesserino va richiesto all’ufficio competente del Comune con la presentazione
della copia dell’attestazione di pagamento del contributo previsto, ai sensi dell’art. 2 della legge
regionale n. 3/2006, nelle modalità stabilite, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno al fine
di consentire all’ufficio competente del Comune di porre in essere gli adempimenti amministrativicontabili
conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Quindi, il richiedente, dopo aver effettuato il pagamento del contributo, dovrà esibire la relativa attestazione di pagamento all’ufficio competente del Comune che provvederà alla vidimazione anuale del tesserino nell’apposito spazio (riportando la data del versamento), nonché alla registrazione dei relativi dati sull’apposito registro, di cui all’art. 7 del presente provvedimento.
Tale vidimazione è necessaria ai fini del rinnovo annuale del tesserino, pena la non validità dello stesso nell’anno di riferimento.
E’ evidente che la scadenza annuale del tesserino sarà sempre riferita al giorno e mese di primo rilascio.
Il rinnovo quinquennale del tesserino va richiesto al Comune con domanda (All. D), allegando:
attestato di idoneità che certifichi la frequenza del corso di aggiornamento, previsto dall’art. 8 del presente provvedimento (ne sono esentati i raccoglitori per fini scientifici ed i micologi iscritti al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate e documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso devono essere fornite);
due foto formato tessera;
autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccoglitore;
copia dell’attestazione di pagamento del contributo annuale.
L’attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l’indicazione: “autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei”, pena la non validità della stessa.
L’ufficio competente del Comune, accertata la documentazione presentata dal richiedente ed il possesso dei requisiti, provvede al rinnovo quinquennale del tesserino.
I soggetti che richiedono il rinnovo del tesserino professionale devono, altresì, autocertificare la permanenza delle condizioni relative alla categoria di raccoglitore.
In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può chiedere il rilascio di un duplicato al Comune competente con domanda (All. E) corredata di:
copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto del tesserino;
il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
n. 2 fotografie formato tessera;
copia dell’attestazione di pagamento del contributo annuale;
ricevuta del pagamento di euro 10,00 nella quale deve essere chiaramente specificato:
“rilascio duplicato tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei”.
Art. 6
Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia
I cittadini non residenti nella Regione che intendono esercitare, per fini amatoriali o scientifici, la raccolta dei funghi nel territorio regionale possono presentare domanda (All. F), in bollo del valore corrente, a qualsiasi Comune della Sicilia.
L’autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità annuale, conforme al modello con le medesime modalità previste dal presente provvedimento.
I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla raccolta rilasciata ai sensi delle normative in vigore in altre regioni della Repubblica italiana che subordinano il rilascio all’accertamento del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla legislazione della Regione siciliana, sono esonerati dalla presentazione dell’attestato di idoneità.
Il tesserino è rinnovabile annualmente, previa presentazione della ricevuta di pagamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 3/2006, tramite l’apposizione di vidimazione del tesserino nello spazio apposito.
Art. 7
Registro e adempimenti del Comune
L’ufficio competente del Comune deve assicurare la tenuta dell’apposito registro ed il costante aggiornamento di tutti i dati dei tesserini rilasciati e rinnovati ai sensi della L.R. n. 3/2006, indicando altresì la tipologia (es. amatoriale, professionale, ecc…), al fine di garantire la tracciabilità delle predette autorizzazioni, anche al fine di eventuali controlli.
Il competente ufficio del Comune dovrà comunicare al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana i dati relativi ai tesserini rilasciati/rinnovati, unitamente alla copia del mandato di versamento pari al 30% delle somme introitate per il rilascio/rinnovo del tesserino, nel rispetto dei termini e modalità indicate dallo stesso Comando.
Inoltre, il competente ufficio del Comune dovrà versare il 20% delle somme introitate, per il rilascio/ rinnovo del tesserino, alla Città metropolitana o al Libero Consorzio comunale di cui fa parte, nel rispetto dei termini e modalità indicate dall’Ente destinatario.
Art. 8
Corsi di formazione e di aggiornamento
I corsi di formazione sono organizzati secondo il programma predisposto allegato al presente provvedimento (All. G), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006 e dalle vigenti norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, dai soggetti singoli o in compartecipazione individuati dalla stessa norma.
La durata minima del corso di formazione è di 15 ore, di cui almeno 5 ore da destinare a lezioni pratiche, come previsto dall’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 3/2006.
Tuttavia, le lezioni teoriche nel corso della stessa giornata non potranno superare le 4 ore. Inoltre, i soggetti previsti dalla predetta norma, organizzano i corsi di aggiornamenti, rivolti a raccoglitori amatoriali e professionali, della durata almeno di tre ore, che dovranno trattare approfondimenti su tutte o parte delle tematiche del programma di cui allegato G, con particolare riferimento alle specie fungine eduli e tossiche e alle nozioni sanitarie. Il conseguimento dell’attestato di idoneità al corso di aggiornamento è necessario per poter richiedere il rinnovo quinquennale del tesserino di raccoglitore amatoriale o professionale, di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 3/2006.
I corsi di formazione e aggiornamento sono autorizzati dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana al quale i soggetti organizzatori dovranno inviare apposita istanza e relativa documentazione, almeno entro 30 giorni dalla data prevista di inizio attività.
La Regione Siciliana non eroga alcun contributo per la realizzazione dei corsi.
Art. 9
Disposizioni transitorie
In fase transitoria, la vidimazione annuale del tesserino potrà avvenire in qualunque spazio utile dello stesso.
Nelle more che i Comuni si dotino del nuovo modello di tesserino, previsto dal presente provvedimento, nell’anno 2023 sono validi entrambi i modelli.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Comando del Corpo Forestale e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 23/06/2023
L’ASSESSORE
Elena Pagana
Firmato
L’ASSESSORE
“Modalità e criteri per il rilascio del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei – Art. 2, comma 2, L.R. n. 3/2006” Modifica al D.A. n. 236 del 23 giugno 2023
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. che dispone in ordine a “Disciplina dell’imposta di bollo”, nonché la risoluzione n. 240/E di giugno 2008 dell’Agenzia delle Entrate;
VISTA la legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
VISTO il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
VISTA l’art. 12 “Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei” della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificato dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14;
VISTA la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 “Disciplina della raccolta, commercializzazione, e valorizzazione dei funghi epigei spontanei” ed in particolare l’art. 10 – Vigilanza – con il quale al comma 1 si dispone che “La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, …Omissis…”;
VISTA la Direttiva 14 giugno 2007 dell’Assessore regionale pro tempore per l’Agricoltura e le Foreste che dispone, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 3/2006, le ”Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei”;
VISTA la Direttiva 07 marzo 2012, n. 315 dell’Assessore regionale pro tempore del Territorio e dell’Ambiente che modifica la Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007 relativamente al modello di tesserino previsto dall’art. 2 comma 1 legge regionale n. 3/2006;
VISTO il D.P. Reg. del 19 novembre 2007 con il quale sono stati individuati, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale del 1 febbraio 2006 n. 3, le specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia;
VISTO il D.P. 04/08/2009 n. 693 con il quale è stato modificato l’elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui D.P. Reg. n. 568 del 19 novembre 2007;
VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008. N. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO D.A. 09/02/2012 n. 141 con il quale l’Assessore pro tempore del Territorio e dell’Ambiente ha disposto che l’attestato di formazione rilasciato dal Servizio 5 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana al personale del Corpo, costituisce documentazione attestante il requisito di cui al comma 5 dell’art. 2 della L.R. n. 3/2006.
VISTO il D.A. 23 giugno 2023, n. 236 con il quale sono state emanate nuove direttive su “Modalità e criteri per il rilascio del tesserino nominativo regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei”, di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. n. 3/2006, al fine di attuare ulteriori misure per garantire la salute pubblica, migliorare alcuni aspetti connessi all’attuazione della norma, nonché migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa connessa alla materia;
CONSIDERATO che le associazioni micologiche e naturalistiche operanti nel territorio regionale hanno manifestato situazioni di criticità, in fase di prima applicazione del D.A. n. 236/2023, determinate soprattutto dal ristretto lasso di tempo che intercorre dall’entrata in vigore del provvedimento (14/07/2023) alla data di scadenza (31/10/2023) di presentazione istanze presso i Comuni di rilascio/rinnovo tesserini;
CONSIDERATA la necessità di favorire l’attività di aggiornamento dei raccoglitori amatoriali o professionali in un congruo periodo temporale;
CONSIDERATE altresì le particolari condizioni climatiche che caratterizzano attualmente la Sicilia;
RITENUTO dunque necessario apportare alcune modifiche al predetto D.A. n. 236/2023;
A TERMINE delle vigenti disposizioni
Articolo unico
L’art. 9 del D.A. n. 236 del 23 giugno 2023 è così integrato:
Per l’anno 2023 non si applica la scadenza prevista del termine di 31 ottobre per la presentazione presso il Comune dell’istanza di rilascio/rinnovo del tesserino, previsto dall’art. 2 della legge regionale n. 3/2006.
Il conseguimento dell’attestato di idoneità al corso di aggiornamento per poter richiedere il rinnovo quinquennale del tesserino di raccoglitore amatoriale o professionale, di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 3/2006, è obbligatorio a far data dal 01 gennaio 2025.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Comando del Corpo Forestale e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 31/10/2023
L’ASSESSORE
Elena Pagana
Firmato
Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, concernente le norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei Tartufi freschi o conservati – tutela degli ecosistemi tartufigeni.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
VISTA la legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686;
VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Decreto dell’Assessore regionale per la Sanità 9 novembre 1999;
VISTO il Decreto dell’Assessore regionale per la Salute del 3 gennaio 2017;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 7, ai sensi del quale: “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, è approvato, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto della Regione, il regolamento di attuazione della presente legge (..)”;
VISTE le note 31 marzo 2023, n. 2538/Gab; 3 maggio 2023, n. 3411/Gab e 18 maggio 2023, n. 3913/Gab, 13 giugno 2023, n. 4572/Gab e 26 giugno 2023, n. 4943/Gab, con le quali lo schema di regolamento, come modificato e integrato, è stato trasmesso, dall’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, per la relativa condivisione, agli Assessorati competenti per legge;
VISTO il parere reso dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 8725/362.4 del 27 aprile 2023, sullo schema di Regolamento proposto dall’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
VISTO il parere n. 00385/2023 del 3 agosto 2023, reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Consultiva, nell’adunanza del 18 luglio 2023;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 26 ottobre 2023, con la quale, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stata apprezzata la citata proposta;
VISTO il parere favorevole espresso dalla competente III Commissione legislativa-ARS nella seduta n 51 del 24 gennaio 2024 – “apprezzamento” n. 29/III;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 21 marzo 2024, con cui è approvata la citata proposta di schema di regolamento, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l’Assessore regionale per la salute e con l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
(Finalità ed oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, di seguito denominata “legge regionale”, a norma dell’articolo 7 della medesima legge.
Art. 2.
(.Criteri e indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate)
1. Le tartufaie controllate o coltivate, di cui all’articolo 3 della legge regionale, sono soggette a riconoscimento, ai sensi dell’articolo 18 della stessa legge regionale, secondo le procedure definite dal presente regolamento. Il riconoscimento della tartufaia costituisce il diritto di raccolta riservata dei tartufi ivi presenti.
2. I soggetti aventi titolo, interessati al riconoscimento delle tartufaie, presentano istanza al Dipartimento regionale dell’ambiente. Il richiedente, oltre ad indicare le proprie generalità, allega all’istanza un apposito progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:
per le tartufaie controllate:
a) documentazione comprovante il titolo di proprietà o, comunque, la legittimazione alla conduzione del terreno;
b) planimetria particellare recante l’esatta individuazione dell’area per la quale è richiesto il riconoscimento;
c) copia conforme dell’estratto di mappa e partita delle particelle d’intervento;
d) relazione tecnica, redatta e firmata da professionista abilitato, che descrive le caratteristiche agronomiche dei terreni da qualificare come tartufaie controllate, dei soprassuoli e delle aree confinanti;
e) piano colturale di miglioramento e conservazione della tartufaia coltivata di cui all’articolo L;
f) certificazione di micorrizazione da parte di un laboratorio pubblico o privato delle piante utilizzate per l’incremento boschivo;
g) impegno al rispetto dell’attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.
per le tartufaie coltivate:
a) documentazione comprovante il titolo di proprietà, o, comunque, la legittimazione alla conduzione del terreno;
b) planimetria particellare recante l’esatta individuazione dell’area per la quale è richiesto il riconoscimento;
c) copia conforme dell’estratto di mappa e partita delle particelle d’intervento;
d) relazione tecnica conforme ai criteri ed alle prescrizioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento;
e) piano colturale di coltivazione della tartufaia;
f) certificazione di micorrizazione da parte di un laboratorio pubblico o privato delle piante utilizzate per l’impianto della tartufaia;
g) dichiarazione dalla quale risulti l’eventuale beneficio di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli investimenti eventualmente già realizzati;
h) impegno al rispetto dell’attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.
3. Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze di cui al comma 2, sono redatti e firmati da professionista iscritto all’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali e/o all’albo dei periti agrari ed agrotecnici.
4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ovvero coltivate è rilasciato dal Dipartimento regionale dell’ambiente.
5. Il Dipartimento regionale dell’ambiente effettua l’istruttoria sull’istanza procedendo alla verifica della documentazione presentata e alla rispondenza della stessa alla normativa vigente.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Dipartimento regionale dell’ambiente comunica al richiedente la decisione sull’istanza. In caso di approvazione, il medesimo Dipartimento autorizza l’inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di ventiquattro mesi. Su istanza dell’interessato, il Dipartimento Regionale dell’ambiente, entro trenta giorni dal termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni imposte, rilascia l’attestazione di riconoscimento della tartufaia.
7. La validità del riconoscimento delle tartufaie è di dieci anni ed è rinnovabile. Il Dipartimento regionale dell’ambiente effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione delle tartufaie, controllate o coltivate. Il Dipartimento regionale dell’ambiente, ha facoltà di revocare con decreto dirigenziale il riconoscimento delle stesse a seguito all’accertamento della mancata esecuzione o
conformità degli interventi, di cui agli articoli 3 e 4. Alla revoca consegue l’obbligo di rimozione delle tabelle di delimitazione delle tartufaie, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
8. Il Dipartimento regionale dell’agricoltura sulla base dei riconoscimenti effettuati, istituisce gli albi regionali delle tartufaie controllate o coltivate riconosciute, conformemente alle indicazioni degli articoli 3 e 4 della legge regionale.
9. Possono presentare istanza per il riconoscimento di tartufaie controllate ovvero coltivate anche i consorzi volontari per la difesa del tartufo di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale.
10. In sede di verifica dei lavori effettuati dal richiedente per il riconoscimento, il Dipartimento regionale dell’ambiente può avvalersi della collaborazione tecnica dei competenti Uffici periferici provinciali del Comando Corpo forestale e del Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.
Art. 3.
(Prescrizioni tecniche per il riconoscimento delle tartufaie controllate)
1. Il riconoscimento delle tartufaie controllate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.
2. All’interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste due tipologie di interventi:
a) gli interventi cosiddetti “di miglioramento” che comprendono anche la manutenzione degli impianti esistenti;
b) l’incremento arboreo della tartufaia naturale con altre piante tartufigene.
Sono considerati “miglioramenti” le seguenti operazioni:
a) decespugliamento;
b) diradamento selettivo delle piante arboree, ad esempio in presenza di vegetazione troppo fitta;
e) avviamento ad alto fusto del bosco governato a ceduo mediante il rilascio di matricine e delle specie simbionti, favorendo la rinnovazione naturale per seme. Il progetto di conversione deve risultare nel prescritto piano di coltura e conservazione, dopo l’approvazione da parte dell’Autorità Forestale;
d) eliminazione della vegetazione infestante;
e) sfoltimento in caso di densità vegetazionale eccessiva;
f) drenaggio e governo delle acque superficiali;
g) irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante;
h) sarchiatura annuale superficiale del terreno;
i) potatura delle piante simbionti;
I) pacciamatura, con prodotti naturali, parziale o totale sulle superfici coltivate, da eseguirsi durante il periodo estivo;
m) messa in opera, nei terreni declivi, di graticciate o di muretti a secco in prossimità delle piante per prevenire l’innesto di fenomeni erosivi superficiali;
n) messa in opera o ripristino recinzione.
3. Gli interventi di miglioramento sono eseguiti a regola d’arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori.
4. L’incremento arboreo della tartufaia naturale, al fine del suo riconoscimento come tartufaia controllata, è effettuato mediante la messa a dimora di piante micorizzate pari al venti per cento di quelle esistenti sulla superficie dell’impianto. L’inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente. La specie della pianta simbionte e la specie di tartufo micorizzato sono scelte prioritariamente in funzione di quelle già presenti nella stessa area tartufigena.
5. Il numero di piante da porre a dimora è determinato in relazione alla natura del terreno, alle sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione boschiva presente.
Art. 4.
(Prescrizioni tecniche per la costituzione di nuove tartufaie)
1. La costituzione di tartufaie coltivate, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c) della legge regionale, avviene attraverso la realizzazione di nuovi impianti arborei con l’utilizzo esclusivo di piante tartufigene autoctone preventivamente micorrizate con tartufo autoctono.
2. Le tartufaie coltivate sono impiantate in terreni idonei, fatte salve le diverse specificità ambientali e le diverse esigenze delle specie tartuficole.
3. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.
4. La relazione tecnica, allegata al piano colturale ed all’istanza di cui all’articolo 3, comma 3, del presente regolamento riporta:
a) la descrizione dell’ambiente pedoclimatico del sito, coltura attuale, vegetazione circostante, eventuale presenza nelle aree circostanti di tartufi;
b) la specie di tartufo che si intende coltivare, la specie botanica delle piante simbionti che si intende utilizzare, il numero di piante (con indicazione delle diverse combinazioni micorriziche se le specie simbionti sono più di una), il sesto d’impianto, l’indicazione del vivaio di provenienza. E’ fondamentale che la scelta delle specie, quella tartuficola e quella della pianta simbionte, sia determinata sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche del sito prescelto.
e) tecniche colturali per l’impianto e quelle relative la conduzione della tartufaia.
5. Il Dipartimento regionale dell’agricoltura, entro un anno dalla data di ultimazione dell’impianto della tartufaia coltivata, effettua il collaudo per accertare che lo stesso sia conforme all’istanza presentata e risponde alle prescrizioni eventualmente impartite.
6. Il collaudatore può richiedere allo scopo l’esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione. Se dall’esito del collaudo risulta che l’impianto, pur non essendo allo stato idoneo può diventarlo, con idonee modifiche, il Dipartimento regionale dell’agricoltura assegna un termine per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
7. I conduttori delle tartufaie coltivate realizzate prima dell’entrata in vigore della legge regionale possono presentare istanza per il riconoscimento al Dipartimento regionale dell’ambiente.
Art. 5.
(Piante Tartufigene)
1. Le piante tartufigene da mettere a dimora per l’incremento della tartufaia naturale (tartufaia controllata) e per la costituzione di nuova tartufaia (tartufaia coltivata) sono garantite a mezzo di certificazione rilasciata da laboratori di ricerca universitaria o altri laboratori autorizzati dalla Regione che attestino in particolare: l’idonea ed avvenuta micorrizazione, con tartufo proveniente da piante autoctone, la specie della pianta simbionte e la specie di tartufo utilizzata.
2. Il Dipartimento regionale dell’agricoltura può disporre in qualsiasi momento controlli a campione sulle piante poste a dimora per verificarne lo stato di micorrizazione.
3. Il Dipartimento regionale dell’agricoltura, tramite il servizio fitosanitario dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, approva un disciplinare di produzione in cui sono stabiliti i parametri tecnici per l’intero processo produttivo delle piante micorrizate con tartufi appartenenti alla specie del genere tuber. Il disciplinare deve
stabilire i requisiti tecnici delle strutture e delle attrezzature utilizzate nelle diverse fasi di produzione delle piantine micorrizate con tartufo, e le modalità di compilazione del registro del materiale per l’inoculazione e del registro delle piante certificate, e definire i requisiti di idoneità delle piante ai fini della certificazione.
4. Il controllo del grado di micorizzazione delle piante inoculate con tartufo e la loro attestazione rimane di competenza dei laboratori di ricerca universitari o altri laboratori autorizzati dalla regione.
5. I vivai forestali regionali possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee alla realizzazione delle tartufaie controllate o coltivate, secondo gli indirizzi tecnico-produttivi impartiti dai competenti uffici regionali; tali produzioni vivaistiche sono assoggettate ai controlli di cui al comma 4.
Art. 6.
(Tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute)
1. I possessori e i conduttori delle tartufaie controllate ovvero coltivate regolarmente riconosciute, a norma dell’articolo 2, possono esporre tabelle, non soggette a tasse di registro, che delimitano le tartufaie stesse.
2. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere viste da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: “Raccolta di tartufi riservata”.
3. Se le tartufaie appartengono a consorzi volontari per la difesa del tartufo, le tabelle sono poste ai limiti del comprensorio consorziato.
4. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni da essi condotti.
Art. 7.
(Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi e tassa di concessione regionale)
1. L’autorizzazione alla cerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi, amatoriale o professionale, conseguibile a seguito di superamento dell’esame di idoneità, previo espletamento di appositi corsi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all’articolo 14, lett. a) e b) della stessa legge regionale.
2. La domanda di ammissione all’esame deve essere redatta in carta resa legale (con apposizione di marca da bollo) indirizzata al Dipartimento regionale dell’agricoltura, all’indirizzo PEC istituzionale.
3. Alla domanda devono essere allegate:
a) n. 2 fotografie formato tessera a colori uguali e recenti;
b) fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Il candidato viene convocato a sostenere l’esame di idoneità entro 60 giorni dalla domanda.
5. La prova d’esame si svolge presso le sedi provinciali delle Associazioni/Enti che organizzano i corsi di cui al comma 1, previa convocazione dei candidati tramite mezzo postale o Posta Elettronica Certificata (PEC) 10 giorni prima della data di esame.
6. La commissione di esame, per ciascuna sede provinciale, è nominata dal Presidente dell’Associazione/Ente che ha organizzato il corso di formazione di cui al comma 1, ed è composta dal Presidente della medesima Associazione/Ente, dal micologo docente del corso di riferimento, da un dirigente e/o funzionario del Dipartimento regionale dell’agricoltura e da un
dirigente e/o funzionario dell’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio ove si è svolto il corso.
7. L’esame consiste in una prova scritta cui possono partecipare un numero massimo di venti candidati, ai quali sono consegnate, previo sorteggio, n. 20 differenti schede contenenti, ciascuna, un questionario con n. 25 quesiti a risposta multipla.
8. I quesiti comprendono n. 5 domande sui principi della tartuficoltura, n. 5 domande relative alla biologia del tartufo e n. 15 domande relative agli aspetti normativi di carattere regionale e nazionale, relativi alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi.
9. Prima dell’inizio della prova scritta, la Commissione procede all’identificazione dei candidati, alla registrazione degli assenti e ad esporre le avvertenze per la corretta compilazione dei questionari e le norme comportamentali per lo svolgimento della prova, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
10. Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta è di 60 minuti.
11. Il candidato deve compilare le proprie generalità, firmare il questionario nell’apposito spazio riservato, siglare ogni pagina del questionario e rispondere barrando con contrassegno a croce la risposta ritenuta corretta.
12. Il candidato ha la facoltà di correggere la risposta che ritiene errata mediante cerchiatura e indicazione a margine “NO” e contrassegnando a croce la risposta ritenuta corretta. La correzione può essere effettuata previa notifica alla Commissione.
13. Non è consentito correggere più di una risposta per domanda, mentre nessun limite di correzione è posto al numero di domande per le quali è possibile correggere la risposta.
14. Allo scadere del tempo previsto per la prova, i questionari sono ritirati dalla Commissione che procede all’apertura della busta contenente il “correttore”.
15. La Commissione riporta su ciascun questionario le risposte errate con l’annotazione “X”, indicando il numero complessivo dei quesiti errati nell’apposito spazio della scheda.
16. L’esame si intende superato se il candidato non commette più di n. 5 errori. Sono considerati errori anche le omesse risposte e la barratura di più risposte.
17. Il candidato che commette fra n. 6 e n. 8 errori nella prova scritta, ai fini del superamento dell’esame, deve sostenere una prova orale supplementare innanzi alla Commissione il giorno stesso, al termine della prova scritta e a seguito della verbalizzazione degli esiti della stessa.
18. Il candidato che commette n. 9 o più errori risulta non idoneo.
19. Al termine delle operazioni di correzione dei questionari, la Commissione comunica verbalmente l’esito della prova scritta ai candidati, i quali prendono atto dell’esito apponendo la propria firma sul report riepilogativo allegato al verbale di esame.
20. I candidati rimandati alla prova orale prendono atto dell’esito della stessa mediante sottoscrizione del suddetto report alla fine delle due prove.
21. Della seduta d’esame deve essere redatto apposito verbale riportante giorno, data, ora della sessione d’esame e il nominativo e la firma dei componenti della Commissione.
22. Al verbale sono allegati i seguenti documenti:
• le schede compilate dai candidati;
• il report riepilogativo con le risultanze puntuali dell’esame (idoneo/non idoneo/rimandato alla prova orale);
• il “correttore” contenente il riepilogo di tutte le schede somministrate, la numerazione arbitraria dei quesiti della scheda, l’opzione a), b) o c) delle risposte corrette e la numerazione dei quesiti approvata.
23. I candidati risultati non idonei alla prova di esame, possono ripetere la prova stessa previa presentazione di una nuova richiesta seguendo la medesima procedura di cui al comma 2.
24. Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica, o cause di forza maggiore debitamente certificati può sostenere l’esame senza ripresentare la domanda, nella prima sessione utile, previa convocazione.
25. Per ottenere il rilascio del tesserino, l’interessato fa pervenire agli uffici comunali delegati i seguenti documenti:
a) attestato di idoneità;
b) n. 2 foto formato tessera recenti;
c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
d) prova del versamento dell’imposta di bollo;
f) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 1.
26. Il tesserino ha validità quinquennale, ed è soggetto a rinnovo annuale, previo versamento della tassa di concessione regionale entro il 31 gennaio dell’anno di convalida a cui si riferisce, o successivamente nel corso dell’anno con l’aggiunta della sanzione ed interessi, il cui calcolo può essere effettuato attraverso le indicazioni riportate alla sezione tributi del sito del Dipartimento Regionale Agricoltura. La ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa deve essere allegata al tesserino.
27. Il mancato versamento annuale della tassa di concessione regionale inibisce la cerca e la raccolta dei tartufi per l’anno di riferimento.
28. In caso di smarrimento o di furto, il titolare del tesserino è tenuto a presentare denuncia presso gli uffici delle preposte autorità di polizia giudiziaria. E’ possibile richiedere il rilascio del duplicato del tesserino smarrito o rubato presentando domanda tramite l’apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento regionale dell’agricoltura. La richiesta, deve essere inoltrata seguendo la procedura prevista per il primo rilascio. Il tesserino dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell’originale, la scritta evidente “DUPLICATO” e data di rilascio del duplicato.
29. Il tesserino non è più ritenuto valido qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, il numero e/o la data di rilascio o sia deteriorata la fotografia del titolare. Per il rilascio del tesserino sostitutivo è necessario inoltrare richiesta tramite l’apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento regionale dell’agricoltura seguendo la procedura prevista per il primo rilascio. Il tesserino sostitutivo dovrà riportare lo stesso numero e data di rilascio dell’originale. Al momento del ritiro è necessario consegnare una marca da bollo da € 16,00.
30. La revoca dell’attestato di idoneità, dell’abilitazione e dell’eventuale autorizzazione o l’impossibilità di ottenerle, ai sensi del comma 3 dell’articolo 22, della legge regionale, comporta la consequenziale revoca o il mancato rilascio del tesserino.
Art. 8.
(Modalità e criteri per l’esercizio della cerca, raccolta dei tartufi)
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
3. Le buche o le forate aperte per l’estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo. E’ fatto divieto lasciare aperte le buche.
4. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi iscritti all’anagrafe canina. E’ ammesso per l’addestramento l’uso di un cucciolo di età non superiore a sei mesi.
Art. 9. (Conservazione e commercializzazione)
1. Il tartufo, una volta cavato e raccolto per finalità alimentari è un alimento e, dunque, diventa necessario adottare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (a partire dalla produzione primaria di un alimento fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale), tutti i comportamenti finalizzati a garantire un livello elevato di tutela della sicurezza alimentare.
2. L’esame sui tartufi spontanei e coltivati, ai fini del rilascio dell’attestato di commestibilità, è eseguito, secondo le normative vigenti e in conformità all’articolo 19, comma 3, della legge regionale, dagli ispettori micologi operanti presso i Dipartimenti di prevenzione della Aziende sanitarie provinciali e dagli ispettori micologi obbligati a partecipare ai corsi di aggiornamento periodici certificati, e iscritti all’albo nazionale e regionale. I richiedenti l’attestato di commestibilità sono tenuti a fornire agli ispettori micologi elementi utili per l’identificazione dell’origine e della provenienza della specie dei funghi ipogei.
3. Gli operatori devono, secondo le norme della legislazione dell’Unione europea, garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità in tutte le fasi della filiera. Pertanto anche le singole cessioni di tartufo devono essere accompagnate da una registrazione/documento di tracciabilità. La redazione di un documento di tracciabilità è essenziale perché sul raccoglitore, al pari di un agricoltore, ricade la responsabilità di caratterizzare il prodotto nel suo primo ingresso nella filiera. I dati minimi da trasmettere insieme al prodotto in occasione di ogni singola cessione di tartufo, sono: i dati identificativi di cedente e cessionario, la specie, la data di raccolta, il quantitativo ceduto e la zona di raccolta.
4. Gli operatori/conduttori delle tartufaie coltivate o controllate, già in possesso del riconoscimento di cui all’articolo 2, devono notificare la propria attività di impresa alimentare di produzione primaria allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, secondo quanto disciplinato dal Decreto dell’Assessore alla Salute del 3 gennaio 2017, concernente la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA – Master List 852), nonché per l’iscrizione nell’anagrafica dei produttori primari presso le Aziende Sanitarie Provinciali con l’integrazione del codice Ateco (01.13.20) e Master List di riferimento (000.500).
5. Le imprese alimentari di lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo di cui all’articolo 25 della legge regionale, sono assoggettate alla registrazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e ai requisiti di cui allegato 2 della stessa norma, quindi sottoposte a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), secondo quanto previsto dal Decreto dell’Assessore alla Salute del 03 gennaio 2017, concernente la registrazione degli operatori del settore alimentare (OSA – Master List 852).
6. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore devono essere: distinti per specie e varietà; ben maturi e sani; liberi da corpi estranei e impurità. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. I “pezzi” ed il “tritume” di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerati “pezzi” le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e “tritume” quelle di dimensione inferiore. Il tritume può essere venduto soltanto per essere trasformato, in quanto il suo utilizzo allo stato fresco, trattandosi di un prodotto con elevate carica microbica non è idoneo per il consumo fresco.
7. Sui tartufi freschi interi o in pezzi, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, ed area di raccolta siciliano.
8. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:
a) dalle ditte iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell’allegato 2, della legge n. 752/85;
b) dai consorzi di cui all’articolo 8 della legge regionale;
e) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
9. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante la denominazione della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo le indicazioni di cui all’articolo 19 della legge regionale e quant’altro disciplinato dal Regolamento CE 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
10. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l’aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere riportata sulla etichetta e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. L’impiego di altre sostanze oltre a quelle citate, purché non nocive alla salute, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere riportato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili. E’ vietato in ogni caso l’uso di sostanze coloranti.
11. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido: di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale e moschatum; giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, mesentericum;
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
e) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell’etichetta;
12. E’ vietato porre in commercio tartufi: conservati in recipienti senza etichetta, immaturi, non sani, non ben puliti, di specie diversa da quelle indicate nell’articolo 2 della legge n. 752/85, di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell’etichetta.
Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)
1. I proventi della tassa di concessione per il rilascio dei tesserini amatoriali e professionali di cui all’articolo 14, comma 2, lett. a) e b), della legge regionale, affluiscono in un apposito istituendo capitolo vincolato di entrata del bilancio regionale. Le predette entrate sono destinate alle iniziative, programmi ed interventi, per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, volti a favorire:
a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo;
b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;
e) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorizzate;
e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate;
f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo siciliano in abbinamento al settore dell’enogastronomia, incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso strategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;
g) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovra regionale e l’avvio di percorsi gastronomici dedicati;
h) il mantenimento delle capacità produttive nelle aree tartufigene.
Art. 11.
(Entrata in vigore del regolamento)
1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 7 maggio 2024.
SCHIFANI
Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea ad interim – proponente SCHIFANI
Assessore regionale
per la salute VOLO
Assessore regionale
per il territorio e per l’ambiente PAGANA
Ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 3 giugno 2024, n. 3.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposi- zioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi tra- scritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all’Epigrafe:
L’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così dispone:
” Regolamento di attuazione.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, è approvato, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto della Regione, il regolamento di attuazione della presente legge nel quale sono definiti:
a) le modalità e i criteri per l’esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
b) le modalità e i criteri per la lavorazione e la conservazione dei tartufi;
c) le modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell’ambito delle foreste demaniali;
d) i contenuti e le modalità dell’esame di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi nonché i casi di revoca e sospensione della stessa;
e) i criteri e le modalità della cerca del tartufo con l’ausilio di cani;
f) i criteri per l’utilizzo delle somme di cui all’articolo 23;
g) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti riservati di cerca e raccolta e delle tartufaie così come classificate dalla presente legge;
h) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui alla lettera g);
i) la modulazione delle sanzioni di cui all’articolo 22;
j) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.”.
Note al Preambolo:
Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.
La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.
La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.
Il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell’1 giugno 2022, n. 25.
La legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 1985, n. 300.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, recante “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’11 settembre 1995,
n. 212.
Il decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686, recante “Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 15 gennaio 1997, n. 11.
Il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 giugno 2004, n. L 226.
Il Regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 novembre 2011, n. L 304.
Per l’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, vedi nota all’Epigrafe.
Nota all’art. 1, comma 1:
Per l’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 31 dicembre 2020, n. 67 Supplemento straordinario, vedi nota all’Epigrafe.
Nota all’art. 2, comma 1:
Gli articoli 3 e 18 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così rispettivamente dispongono:
“Art. 3
Classificazione dei tartufi e delle tartufaie.
1. Ai fini della presente legge i tartufi sono classificati in:
a) tartufi spontanei, provenienti dall’attività dei liberi cercatori;
b) tartufi coltivati, provenienti dagli impianti tartufigeni realizzati con piante micorrizate certificate;
c) tartufi provenienti dalle tartufaie naturali controllate.
2. Nel territorio regionale le tartufaie sono classificate secondo le seguenti tipologie:
a) tartufaia naturale: per essa si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi;
b) tartufaia controllata: per essa si intende una tartufaia naturale su fondo privato, oggetto di miglioramenti mediante operazioni di incremento e lavorazioni agronomiche secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7;
c) tartufaia coltivata: per essa si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la cui micorrizazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte a cure colturali ricorrenti secondo quanto indicato dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
Art. 18
Riconoscimento delle tartufaie.
1. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, rilascia l’attestazione di denominazione di “tartufaia controllata o coltivata”, imponendo l’obbligo di identificazione delle stesse mediante apposite tabelle poste su idonei pali di sostegno a un’altezza non inferiore a metri 2,5 dal suolo, lungo tutto il confine dell’area tartufigena e a distanza tale che da ogni cartello debba risultare visibile tanto il precedente quanto il successivo. Ogni cartello riporta ben visibile e in carattere stampatello la dicitura “Raccolta di tartufi riservata” e le altre specifiche disposizioni previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
2. Successivamente al riconoscimento di cui al comma 1, i proprietari dei relativi fondi possono riservarsi il diritto di cerca e raccolta dei tartufi.
3. La denominazione di tartufaia controllata o coltivata ha validità decennale ed è rinnovata su richiesta, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
4. Il riconoscimento della denominazione di tartufaia controllata o coltivata è revocata dall’ente competente in seguito all’accertamento della mancata esecuzione o conformità degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
5. Alla revoca consegue l’obbligo della rimozione delle tabelle d’identificazione della tartufaia entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.”.
Note all’art. 2, comma 8:
Per l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, vedi nota all’art. 2, comma 1.
L’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così dispone:
“Disposizioni per le tartufaie controllate.
1. Per ottenere la denominazione di tartufaia controllata ai sensi dell’articolo 3 il fondo privato deve essere incrementato con l’inserimento di un numero di piante micorrizate pari al 20 per cento di quelle esistenti sulla superficie dell’impianto, nei tempi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7.
2. Ai conduttori di tartufaie controllate è fatto obbligo:
a) di non eseguire opere che possano danneggiare la tartufaia naturale esistente;
b) di eseguire opere di contenimento delle specie vegetative infestanti, mediante periodici interventi di sfalci, decespugliamenti, potature o diradamenti, da effettuare con modalità funzionali a preservare le condizioni delle specie arboree simbionti alle specie di tartufo;
c) di eseguire opere di drenaggio e di governo delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di ristagno e di erosione dei terreni declivi.
3. La superficie massima di una tartufaia controllata non può superare i tre ettari. Tale limite di estensione è elevato a 15 ettari nel caso di fondi tra loro confinanti. Tra le tartufaie, anche non direttamente confinanti, deve essere garantita una fascia di libero accesso, non inferiore a cinquecento metri di larghezza, lungo tutto il confine della tartufaia stessa.”.
Nota all’art. 2, comma 9:
L’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così dispone:
“Consorzi volontari, associazioni di tartuficoltori, associazioni di raccoglitori e cercatori di tartufo.
1. I consorzi volontari di cui all’articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni sono istituiti secondo le disposizioni del Codice civile.
2. I consorzi volontari e le associazioni dei tartuficoltori procedono alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, secondo le modalità previste dall’articolo 18.”.
Nota all’art. 4, comma 1:
Per l’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, vedi nota all’art. 2, comma 1.
Nota all’art. 7, comma 1:
Gli articoli 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così rispettivamente dispongono:
“Art. 13
Attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi.
1. L’attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi è rilasciato dal Dipartimento regionale dell’agricoltura ai maggiori di anni quattordici previa frequentazione di appositi corsi e previo superamento di un esame volto a verificare le conoscenze dei candidati in merito ai principi della tartuficoltura, al contenuto della normativa regionale e nazionale relativa alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi.
2. Con apposito decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i contenuti minimi dei corsi di cui al comma 1.
3. L’attestato di idoneità di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha validità sull’intero territorio nazionale, con esclusione delle tartufaie coltivate o controllate.
4. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dagli enti di ricerca, dagli enti locali, dalle associazione micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fini di lucro, aventi sedi e operanti nel territorio regionale.
5. Gli attestati di idoneità già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità previo pagamento della tassa regionale.
Art. 14
Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi.
1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche mediante delega agli enti locali, rilascia il tesserino per la cerca e la raccolta dei tartufi previo versamento della tassa di concessione regionale.
2. Il tesserino è di due tipi:
a) amatoriale, che consente al titolare di raccogliere fino a 500 grammi al giorno di tartufo del gruppo “BIANCHI” e fino a 1.500 grammi al giorno di tartufo del gruppo “NERI”, salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro cinquanta;
b) professionale, che consente al titolare di raccogliere fino a 1.200 grammi al giorno di tartufo del gruppo “BIANCHI” e fino a 4.000 grammi al giorno di tartufo del gruppo “NERI”, salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro centocinquanta.”.
Nota all’art. 7, comma 30:
L’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così dispone:
“Sanzioni.
1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi indicati:
a) cerca e raccolta in periodo di divieto o senza attestato di idoneità, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
b) cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
c) cerca e raccolta durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
d) cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, compresa la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri: da euro 52,00 a euro 2.582,00, in base alla modulazione definita dal regolamento di cui all’articolo 7 per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni;
e) mancata chiusura a regola d’arte delle buche effettuate per cavare i tartufi: per ogni buca da euro 258,00 a euro 2.582,00;
f) cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
g) mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
h) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall’articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
i) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all’articolo 8 della legge n. 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
j) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
k) violazione del divieto di cui all’articolo 20, comma 1: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell’attestato di idoneità dell’abilitazione e dell’eventuale autorizzazione o l’impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo, nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell’ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell’attestato di idoneità e dell’eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione.”.
Nota all’art. 9, comma 2:
L’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così dispone:
“Norme particolari per la tutela e la valorizzazione dei tartufi.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con apposita deliberazione:
a) all’istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti o raccolti nel territorio regionale;
b) alla predisposizione di un sistema di certificazione e tracciabilità del prodotto raccolto nel territorio regionale.
2. All’atto della cessione il cercatore di tartufi deve essere in possesso di certificazione di commestibilità, in cui devono essere riportate:
a) la specie e la relativa denominazione tassonomica;
b) la zona e la data di raccolta;
c) il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti.
3. L’esame per l’accertamento delle specie dei tartufi spontanei e coltivati (Certificato di commestibilità) è eseguito dagli ispettori micologici presso i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASP) e dai micologi iscritti all’albo nazionale e regionale, che sono obbligati a partecipare a corsi di aggiornamenti periodici certificati, da inserire, in seguito, a richiesta, in apposito registro. Il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti dall’Assessorato competente, su proposta del Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia.”.
Note all’art. 9, comma 5:
L’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, così dispone:
“Lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo.
1. La lavorazione e la conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo avviene nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.
2. La lavorazione del tartufo per la conservazione e dei prodotti a base di o contenenti tartufo destinati al consumo può essere effettuata da:
a) ditte iscritte alla camera di commercio;
b) consorzi di produttori di tartufaie controllate e coltivate;
c) cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
3. I tartufi, o le parti di esso, oggetto di processo di conservazione sono vendute in confezioni chiuse con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale ed eventualmente vino, liquore o acquavite.
4. I contenitori sono sottoposti a sterilizzazione a 120°C.
5. È ammesso l’impiego di altre sostanze ovvero un diverso sistema di conservazione, consentito dalla normativa in materia di conservazione di prodotti destinati al consumo alimentare, purché indicato in etichetta.
6. L’etichettatura riporta le generalità del confezionatore, il nome del tartufo e la sua indicazione tassonomica, il peso netto del prodotto espresso in grammi di prodotto sgocciolato con tolleranza massima del 5 per cento, l’eventuale indicazione di “tartufi pelati”, qualora siano stati liberati della scorza, la tipologia dell’eventuale liquido di governo.
7. I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devono riportare sull’etichetta l’elenco della specie di Tuber presenti ed il peso in percentuale del prodotto fresco utilizzato.
8. I prodotti contenenti aromi di sintesi (bismetiltiometano o similari) non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome “tartufo” né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura “prodotto contenente aromi”, secondo quanto specificato nel regolamento di attuazione e come previsto dalla normativa statale ed europea.
9. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve avere le seguenti caratteristiche: liquido di governo o di copertura, profumo gradevole, sapore appetitoso tipico della specie, assenza di terra, di sabbia, di vacui e di altre materie estranee.
10. È in ogni caso vietato l’uso di sostanze coloranti.”.
L’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.”, così dispone:
“Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento.
1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.
2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all’opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.
Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l’autorità competente disponga
costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l’altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.
3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall’autorità competente, successivamente ad almeno un’ispezione, se il riconoscimento è prescritto:
a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;
b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; o
c) da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.
Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.”.
Nota all’art. 9, comma 8, lett. a):
Per la legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.”, vedi note al Preambolo.
Nota all’art. 9, comma 8, lett. b):
Per l’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, vedi nota all’art. 2, comma 9.
Nota all’art. 9, comma 9:
Per il Regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)”, vedi note al Preambolo.
Nota all’art. 9, comma 12:
L’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.”, così dispone:
“I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d’estate o scorzone;
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.
L’esame per l’accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell’allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell’Università mediante rilascio di certificazione scritta.”.
Nota all’art. 10, comma 1:
Per l’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.”, vedi nota all’art. 7, comma 1.
(2024.23.1157)02
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;
VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione;
VISTA la Legge regionale del 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”; VISTA la Legge regionale del 16 gennaio 2024, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2024 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”; VISTO il D.P.Reg. n. 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della deliberazione n. 91 del 10 febbraio 2023 della Giunta Regionale;
VISTA la legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752;
VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 376;
VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686;
VISTO il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Decreto dell’Assessore regionale per la Sanità 9 novembre 1999;
VISTO il Decreto dell’Assessore regionale per la Salute del 3 gennaio 2017;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 13 comma 2, ai sensi del quale: “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell’Assessore Regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea, sono determinati i contenuti minimi dei corsi di cui al comma 1 della legge medesima;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 7 maggio n. 21/2024;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale 11 ottobre 2024 n. 7342;
VISTO il D.P. Reg 7 maggio n. 21/2024 regolamento di Attuazione che prevede l’emanazione di un Decreto Assessoriale sulle “Linee guida per l’organizzazione dei corsi per il rilascio del certificato di idoneità utile al conseguimento del tesserino di identità per la cerca e la raccolta dei tartufi valido su tutto il territorio nazionale ai sensi della legge regionale 29 Dicembre 2020 n° 35 e del D.P. Reg 7 maggio n. 21/2024 regolamento di Attuazione Dell’art. 7. ”L;
VISTO il D.A n. 02 /Gab. Del 17.01.2025 avente ad oggetto contenuto minimo dei corsi di formazione, per il rilascio dell’attestato di idoneità alla cerca e raccolta dei tartufi;
DECRETA
Art.1 – Corsi di formazione
Ai sensi dell’art.13, comma 2, della legge regionale n.35/2020 il contenuto minimo dei corsi di formazione, per il rilascio dell’attestato di idoneità alla cerca e raccolta dei tartufi è previsto dal
D.A n. 02 /Gab. Del 17.01.2025 che prevede la trattazione e l’approfondimento dei seguenti
argomenti: funghi ipogei simbionti; micorrize; ciclo del tartufo; caratteri morfologici del tartufo; specie di tartufo; legislazione nazionale e regionale in materia di cerca, trasformazione e commercio dei tartufi; modalità di raccolta del tartufo; piante tartufigene; tartufaie naturali; tartufaie coltivate e controllate; nozioni di botanica e selvicoltura; ecologia delle tartufaie; tecniche di ricerca e raccolta dei tartufi; nozioni di legislazione sulla sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti; nozioni sulla tutela del benessere del cane da tartufo.
Art.2 – Il tesserino di identità per la cerca e la raccolta dei tartufi
Il tesserino, previsto dall’art. 14, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, deve essere conforme al modello di cui agli allegati “A” e “B”; con le seguenti dimensioni: cm 11 x cm 15; è nominativo ed ha validità quinquennale dalla data di rilascio.
La facciata esterna riporta i seguenti dati (All.A):
• “Tipo”(amatoriale o professionale)
• “N°” (numerazione progressiva): in caso di rinnovo o di rilascio di un eventuale duplicato va attribuita una nuova numerazione
• Spazio riservato per l’apposizione della marca da bollo del valore legale in corso
• “Annotazioni” la cui compilazione è a cura degli organi di vigilanza La facciata interna riporta i seguenti dati (All.B):
• Fotografia del titolare del tesserino debitamente vidimata dal Comune delegato
• Firma per esteso del titolare del tesserino
• “Rilasciato il”data di rilascio a cura dell’Ufficio Comunale
• “Scade il” (cinque anni dalla data di rilascio)
• “Generalità”del titolare del tesserino.
La raccolta dei tartufi è subordinata al pagamento dell’importo annuale da effettuare tramite circuito PagoPa, bonifico o bollettino postale. I proventi della tassa di concessione per il rilascio dei tesserini amatoriali e professionali di cui all’articolo 14, comma 2, lett. a) e b), della legge regionale, affluiscono in un apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
Il raccoglitore/cavatore dovrà portare con se, oltre al presente tesserino, munito di marca da bollo del valore legale corrente (D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.), la ricevuta del versamento e un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il possesso del tesserino, nei termini di cui sopra, autorizza il titolare alla raccolta dei tartufi in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle limitazioni e della disciplina di cui alla legge regionale n. 35/2020.
Il titolare del tesserino è tenuto ad esibirlo, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, insieme alla ricevuta del versamento della tassa annuale e ad un documento di riconoscimento.
Art.3
Richiesta rilascio o rinnovo tesserino
Il tesserino per la cerca e raccolta dei tartufi in Sicilia è rilasciato dal comune di residenza anagrafica del richiedente ed è conforme al modello tipo allegato al presente Decreto (All. A e B).
L’istanza di rilascio o rinnovo (All. C) da far pervenire agli uffici comunali delegati deve essere corredata da:
• attestato di idoneità (All. F);
• n. 2 foto formato tessera recenti;
• copia del documento di identità in corso di validità;
• marca da bollo di € 16,00;
• ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale
Il pagamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino è effettuato mediante versamento sul conto corrente del capitolo specifico ,vincolato di entrata del bilancio regionale, che sarà successivamente comunicato, indicando nella causale: “Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi.
L’importo della tassa di concessione per il rilascio del tesserino è fissato in € 50.00 per il tesserino amatoriale, e di € 150.00 per il tesserino professionale.
La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta a:
a. coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;
b. imprenditori agricoli professionali;
c. coloro che hanno in gestione l’uso del bosco;
d. soci di cooperative agricolo-forestali.
Il tesserino ha validità quinquennale e si rinnova annualmente a seguito del versamento della tassa di concessione regionale.
Per il mancato versamento annuale della tassa di concessione regionale il titolare del tesserino non è autorizzato per l’anno in corso a raccogliere tartufi.
I soggetti in possesso di t e s s e r i n o alla raccolta dei tartufi rilasciato da altra Regione o Provincia autonoma, possono utilizzare lo stesso anche nel territorio regionale, previo pagamento alla Regione Siciliana della tassa di concessione regionale.
Gli attestati di idoneità già rilasciati (da altre regioni) alla data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la validità per il conseguimento del tesserino previo pagamento della tassa di concessione regionale.
Il Comune delegato espleta l’attività di istruttoria per il rilascio o rinnovo dei tesserini, disciplina il relativo procedimento amministrativo.
Pertanto, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda (All. C), l’ufficio comunale, deve completare il procedimento istruttorio e comunicare all’interessato:
a) il positivo accertamento dei requisiti;
b) l’eventuale richiesta di integrazione documentale o il motivato rigetto dell’istanza;
Art.4
Rilascio duplicato del tesserino
Il rilascio del duplicato del tesserino va richiesto al comune di residenza del richiedente, In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può chiedere il rilascio di un duplicato con domanda (All. D) corredata da:
– copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
– copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto del tesserino;
– il vecchio tesserino,in ipotesi di deterioramento;
– n.2 fotografie formato tessera;
– n.2 marche da bollo da € 16.00 (una da applicare alla domanda e una da apporre sul tesserino);
– copia della ricevuta del versamento annuale della tassa di concessione Regionale;
Art.5
Modalità organizzative corsi di formazione-
I corsi di formazione di una durata minima di 20 ore, sono autorizzati dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura – Ufficio Co.Re.Ta.S.
Il soggetto che organizza il corso deve informare il competente Ufficio Co.Re.Ta.S, almeno 30 giorni prima dell’inizio dello stesso, comunicando il responsabile dell’attività, la sede di svolgimento, le date presunte d’inizio e fine corso, l’elenco dei docenti e dei partecipanti, che non può essere superiore a 20 unità, tramite posta elettronica certificata (dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it) del Dipartimento Regionale Agricoltura, per posta ordinaria con raccomandata A/R o brevi manu ai competenti uffici regionali.
Non saranno ritenuti validi, ai fini delle presenti disposizioni, i corsi realizzati senza il rispetto delle condizioni sopra precisate.
A conclusione del corso, i presidenti delle associazioni/enti comunicano al competente Ufficio Co.Re.Ta.S, l’avvenuto svolgimento del corso e le apposite istanze per sostenere l’esame di idoneità utile al rilascio dell’attestato per il conseguimento del tesserino di cerca e raccolta tartufi (All. E) e relativa documentazione dei corsisti e propongono la nomina dei membri della commissione con cui concorderanno la data degli esami .
L’Ufficio Co.Re.Ta.S, predispone gli elenchi dei corsisti ammessi alla verifica, sulla base delle richieste pervenute (All. E) e nomina la commissione di esame.
I candidati verranno convocati a sostenere l’esame di idoneità entro 60 giorni dalla domanda, dal soggetto che ha organizzato il corso.
Allegati
1. Allegato A e B (Modello del tesserino di identità per la cerca e la raccolta dei tartufi)
2. Allegato C (Modello domanda di rilascio/rinnovo del tesserino identità per la cerca e la raccolta dei tartufi)
3. Allegato D (Modello domanda di rilascio duplicato del tesserino identità per la cerca e la raccolta dei tartufi)
4. Allegato E (Modello domanda per sostenere l’esame per il conseguimento del tesserino identità per la cerca e la raccolta dei tartufi)
5. Allegato F (Modello di Attestato di Idoneità )
Palermo, 21 gennaio 2025
Il Dirigente Generale Dario Cartabellotta
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