L'associazione

Siamo un’associazione di naturalisti animati da una forte passione per la conoscenza dei funghi
La nostra storia incomincia a Siracusa nel mese di gennaio del 1988, allorchè si costituisce, ad opera di alcuni appassionati
il “Gruppo Micologico G. Bresadola di Siracusa”, denominazione derivata dall’Abate trentino Giacomo Bresadola, uno dei massimi micologi di tutti i tempi.
Ben presto l’entusiasmo di questi pionieri favorisce la formazione di un gruppo che al suo interno annovera parecchi iscritti.
Attualmente il gruppo si regge sia su uno statuto approvato dall’assemblea Generale Ordinaria dei Soci, svoltasi a Belvedere (SR) il 21 Marzo 2013 debitamente registrato, che modifica il precedente redatto a Floridia (SR) il 12 Giugno 1989 prot. 5679 presso lo studio del notaio Egidio Santangelo, e sia dalle norme contenute nello statuto dell’Associazione Micologica Bresadola a livello nazionale.

Il Gruppo ha redatto anche il regolamento attuativo dello statuto, approvato all’unanimità dall’ assemblea dei Soci svoltasi a Blevedere (SR) il 28/06/2021.

Dal mese di Maggio 2016 la denominazione del nostro Gruppo è stata cambiata in “Associazione Micologica Bresadola Gruppo micologico “A. Buda” in ricordo del nostro storico Presidente e Micologo Andrea Buda.

Organi Sociali


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Di Giuseppe Ester

Presidente

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Salemi Francesco

Vice Presidente

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Nunzio Principe

Segretario

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Burgio Daniele

Tesoriere

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Flavia Ribbeni

Consigliere

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Russo Giuseppe

Consigliere

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Celso Angelo

Consigliere

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D'Alì Salvatore

Consigliere

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Vittorio Lamera

Consigliere

Micologi del Gruppo


Ester Di Giuseppe

Sirna Daniele

Collegio Revisori dei conti


Biagio Cantone

Presidente

Petralia Rosario

Revisore

Giovanni Sorbello

Collegio Probiviri


Agostelli Giancarlo

Presidente

Benito Martorana

Salvatore Fortuna

Statuto

Art. 1 – COSTITUZIONE  DEL GRUPPO

  1. Il Gruppo Micologico di Siracusa fondato in Siracusa il 20/01/1988 costituisce un’associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.
  2. Esso aderisce all’Associazione Micologica Bresadola (A.M.B.) ed assume la denominazione di 

“ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA – GRUPPO DI SIRACUSA, d’ora in poi “Gruppo”.

La sede legale del Gruppo è in Siracusa via Comiso, n° 4 , la sede sociale in Belvedere (SR) Via Ovidio, 9

e la sua durata è indefinita. 

  1. Gli aderenti al Gruppo sono vincolati all’osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività del Gruppo stesso.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

  1. Il Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale  lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della micologia, della botanica e dell’ecologia.
  2. Il Gruppo opera nell’ambito della tutela dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili ecc.). 
  3. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 – FINALITA’

1. Il Gruppo persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:

a)promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione del comportamenti relativi;

     b) promuovere lo studio del funghi e del problemi connessi alla micologia, con tutte le  iniziative atte a raggiungere lo scopo;

c) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l’ammodernamento della  normativa relativa alla raccolta e allo studio del funghi, con particolare riferimento alla tutela 

dell’ambiente ed alla ricerca scientifica;

     d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione del Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;

     e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;

     f) promuovere l’educazione sanitaria relativa alla micologia;

    g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica   presso i giovani e nelle scuole.

2. Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle elencate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative alle stesse.

Art. 4 – ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

  1. Il Gruppo non ha scopi di lucro.
  2. Esso persegue le finalità indicate all’art. 3 con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
  3. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

Art. 5 – PATRIMONIO DEL GRUPPO

  1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
  2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
  1. Contributo associativo riservato al Gruppo all’atto dell’iscrizione;
  2. contributi dei Soci e di privati;
  3. contributi delle Pubbliche Amministrazioni;
  4. donazioni e lasciti;
  5. entrate derivanti da cessione di beni e servizi prevalentemente agli associati;

Art. 6 – Utilizzo avanzo di gestione. 

  1. Gli eventuali utili e l’avanzo di gestione devono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo statuto. 

Art. 7 – COSTITUZIONE, STRUTTURA E AUTONOMIA DEL GRUPPO, DOVERI E RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE sono regolati dagli artt. 7, 8 e 9 dello Statuto nazionale dell’AMB. 

Art. 8 – ISCRIZIONE

  1. L’iscrizione è aperta a tutti. Può far parte del Gruppo chiunque condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo per il raggiungimento delle stesse. 
  2. L’iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante dell’Ente iscritto.
  3. L’iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo, con l’indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
  4. Il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L’eventuale rifiuto deve essere motivato. 
  5. Il Consiglio Direttivo trasmette alla sede nazionale dell’A.M.B. nomi e dati dei soci con le relative quote di iscrizione. Il Consiglio Direttivo dell’A.M.B. può respingere le domande di iscrizione, dandone adeguata motivazione.

Art. 9 – I SOCI

  1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale riservata all’AMB e del contributo associativo riservato al Gruppo. L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
  2. La quota associativa AMB ed il contributo riservato al Gruppo sono intrasmissibili, anche nel caso di morte del socio, e non sono rivalutabili.
  3. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo.  Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali.

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. Il Socio ha diritto:
    1. di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
    2. di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale “Rivista di Micologia”;
    3. purché maggiorenne, di votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento,     per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant’altro di competenza dell’Assemblea;
    4. di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di appartenenza e dell’Associazione nazionale purché maggiorenne.
  2. Il Socio ha il dovere:
    1. di versare regolarmente la quota associativa annuale AMB ed il contributo  associativo riservato al Gruppo;
    2. di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.
  3. I soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 11 – DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

  1. La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:
  1. libertà di iscrizione (art. 8)
  2. parità di diritti e doveri (art. 10)
  3. esercizio del voto attivo e passivo (art. 10).

Art. 12 – ESONERO DA RESPONSABILITA’

  1. L’atto dell’iscrizione del Socio comporta espressamente l’esonero del Gruppo, dell’AMB nazionale, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 13 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

  1. La qualifica di Socio si perde:
    1. per recesso del socio medesimo;
    2. per mancato pagamento della quota sociale;
    3. per radiazione, deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi (a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale o materiale al Gruppo o ai soci ecc.);
    4. qualora il comportamento del Socio si configuri come danno al prestigio e all’immagine dell’Associazione nazionale, la proposta di radiazione spetta al Consiglio direttivo nazionale, che la sottopone alla ratifica dell’Assemblea dei Delegati.  
  2. I provvedimenti di cui alla lettera c) e d) devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza, dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
  3. Contro la proposta di radiazione è ammesso ricorso al Collegio del Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.  Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
  4. In caso di radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile.
  5. I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l’attività prestata.

Art. 14 – RIABILITAZIONE.

  1. L’ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla radiazione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, di Gruppo o nazionale, che ha proposto la radiazione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell’Assemblea dei Soci del Gruppo o dell’Assemblea nazionale dei Delegati dell’AMB.

Art. 15 – ORGANI SOCIALI

  1. Sono Organi sociali del Gruppo:
  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Collegio dei Revisori del Conti;
  5. il Collegio dei Probiviri 

Art. 16 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. Organo sovrano del Gruppo è l’Assemblea dei Soci.
  2. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora, qualunque sia il numero del Soci presenti.
  3. Il Presidente dell’Assemblea è eletto di volta in volta dall’Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell’Assemblea. 
  4. L’Assemblea dei Soci:
  1. elegge i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. elegge i propri Delegati all’Assemblea nazionale A.M.B.
  3. nomina il Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo;
  4. approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
  5. fissa il contributo da riservare al Gruppo in aggiunta alla quota sociale nazionale A.M.B.;
  6. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  7. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo. 
  8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
  1. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2352, secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l’elezione alle cariche sociali. 
  2. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante;  
  3. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell’anno sociale, per l’approvazione del bilancio.  La convocazione è effettuata con avviso scritto – contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione – spedito con posta ordinaria a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
  4. In seduta straordinaria l’Assemblea viene convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio del Revisori del Conti, o di almeno 1/5 dei Soci.

Art. 17 – IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
  2. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
  3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.

Art. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da 9 membri.
  2. Essi restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti.  Le delibere prese dall’Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.
  4. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 volte l’anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l’ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
  5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri.  Esso delibera a maggioranza di voti.
  6. Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e dell’Assemblea.  Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
  7. In particolare il Consiglio Direttivo:
    1. predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte del soci per almeno 8 giorni antecedenti l’Assemblea, presso la Sede del Gruppo.
    2. provvede alla straordinaria amministrazione;
    3. predispone le liste elettorali;
    4. convoca l’Assemblea dei Soci;
    5. nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi; 
    6. conferisce l’incarico di membro del Comitato Scientifico nazionale; 
    7. nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso. 
    8. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
  8. In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
  9. In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio del Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
  10. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
  11. Il Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell’attuazione delle delibere degli organi sociali.
  12. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
  13. Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo.  Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo  ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi, preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, i quali restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.  Esso elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria dell’Associazione, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all’Assemblea dei Soci.
  3. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
  4. In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Art. 20 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio del Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nell’Associazione.
  2. Il Collegio del Probiviri è nominato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.  I membri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
  3. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.
  4. Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi del Gruppo  o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti disciplinari o la proposta di radiazione da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo e sulla esclusione dal Gruppo; sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.
  5. Le decisioni del Collegio del Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

Art. 21 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI

  1. A carico del Soci, salvo quanto previsto all’art. 13, possono essere presi dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale i seguenti provvedimenti:
    1. censura;
    2. sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno.
  1. Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale. 
  2. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 22 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO IL GRUPPO

  1. (Si applica l’art. 29 Statuto Nazionale AMB)  

Art. 23 – ANNO SOCIALE

  1. L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 24 – GRATUITA’ DELLE CARICHE

  1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
  2. È  ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 25 – NORME ELETTORALI

  1. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Soci sulla base di un’unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente.  Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno 10  giorni prima della data dell’Assemblea.
  2. Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 del membri da eleggere.
  3. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
  4. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
  5. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell’Assemblea.

Art. 26 – MODIFICHE DELLO STATUTO

  1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza di 2/3 dei voti.
  2. Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.
  3. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno 20 giorni prima dell’Assemblea. 
  4. L’adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative, non comportando margini di discrezionalità, è demandato al Consiglio Direttivo.

Art. 27 – REGOLAMENTO

  1. La compilazione dell’eventuale Regolamento per l’attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.

Art. 28 – SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

        1. Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.  Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
  1. In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla stessa.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina del liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.  I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’associazione con finalità analoghe o il fine di utilità sociale cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
  3. In ogni caso il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Gruppo, dopo la liquidazione deve essere devoluto a fini di utilità sociale. 

Art. 29 – NORME FINALI

  1. Il presente Statuto, approvato all’unanimità dall’Assemblea Ordinaria Generale dei Soci tenutasi a Belvedere (SR), Giovedì 21 Marzo 2013,  modifica il precedente redatto in data 12/06/1989 presso lo studio del notaio E. Santangelo di Floridia (SR) con nr. di registro 5679 del rep. e nr. 1505 della raccolta, ed entra immediatamente in vigore. 
  2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

3.   Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell’A.M.B., di cui fa parte, ed impegna i propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.

Per Informazioni:

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